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Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale dovrebbe chiedere l'inclusione di una dichiarazione speciale, vale a dire l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate dal meccanismo di inversione contabile nonché dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettere del 3 settembre 2018. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l'altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell'IVA dei soggetti passivi, un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all'IVA.

La Polonia ritiene che l'applicazione della misura speciale eliminerà le frodi all'IVA. Poiché nell'ambito del meccanismo del pagamento frazionato l'importo IVA depositato su un conto IVA distinto di un soggetto passivo può essere usato unicamente a fini limitati, vale a dire per versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali o per versare l'IVA fatturata dai fornitori o prestatori, le autorità fiscali hanno una maggior garanzia di ricevere l'intero importo dell'IVA che dovrebbe essere trasferito dal soggetto passivo all'erario polacco.

Il 1o luglio 2018 la Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa. La Polonia ritiene che nei settori particolarmente esposti alle frodi all'IVA sia opportuno introdurre la misura speciale. Tali settori comprendono settori dell'economia quali acciaio, rottami, apparecchiature elettroniche, oro, metalli non ferrosi, combustibili e plastiche. Detti settori sono di norma interessati dal meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente in Polonia

La misura speciale si applicherà a forniture di beni e a prestazioni di servizi elencate in allegato effettuate fra soggetti passivi o fra imprese (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici.

In caso di eccedenza dell'imposta a monte rispetto all'imposta a valle indicata dal fornitore o prestatore nella dichiarazione IVA come importo IVA rimborsabile, il versamento di tale rimborso è di norma effettuato entro 60 giorni sul conto ordinario del fornitore o prestatore. La Polonia ha tuttavia comunicato alla Commissione che per le operazioni interessate dalla misura speciale, su richiesta di un fornitore o prestatore che dispone di un conto IVA vincolato, il rimborso dev'essere effettuato entro 25 giorni.

I fornitori o prestatori non devono sostenere costi di apertura e di gestione del conto bancario IVA, in quanto la banca non deve imporre commissioni né spese su tale conto.

La misura speciale deve applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, inclusi quelli non stabiliti in Polonia, in quanto dispongano di un conto bancario gestito conformemente alla legge polacca sul diritto bancario. A tal proposito, la Polonia ha confermato che i fornitori o prestatori non sosterranno spese aggiuntive connesse all'obbligo di aprire un conto bancario in Polonia, poiché tali fornitori o prestatori potranno aprire e detenere senza spese il conto bancario destinato ai pagamenti IVA in Polonia.

La misura speciale prevista dalla Polonia genererà cambiamenti significativi per i fornitori o prestatori. Tale sistema è già operativo dal 1o luglio 2018 su base facoltativa e i soggetti passivi hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con esso.

La Commissione ritiene che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi possa produrre risultati efficaci nella lotta contro le frodi. Le deroghe sono di norma concesse per un periodo limitato. La misura speciale dovrebbe pertanto essere autorizzata dal 1o marzo 2019 fino al 28 febbraio 2022.

Considerati la novità e l'ampio ambito di applicazione della misura speciale, è importante garantire il seguito necessario. In particolare, tale seguito deve concentrarsi sull'incidenza della misura speciale sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi relativamente, tra l'altro, ai rimborsi dell'IVA, agli oneri amministrativi e ai costi per i soggetti passivi. La Polonia dovrebbe pertanto presentare una relazione sull'incidenza della misura speciale 18 mesi dopo la sua entrata in vigore in Polonia

La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a introdurre una dichiarazione speciale, vale a dire l'IVA deve essere versata sul conto bancario IVA del fornitore o prestatore, aperto in Polonia, distinto e vincolato, per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato della presente decisione effettuate fra soggetti passivi, qualora i pagamenti per tali cessioni e prestazioni siano effettuati per mezzo di trasferimenti bancari elettronici.

Art. 2

La Polonia notifica alla Commissione il provvedimento nazionale di cui all'articolo 1.

La Polonia, qualora ritenga necessario prorogare la misura di cui all’articolo 1, presenta una richiesta di proroga alla Commissione, corredata di una relazione in merito all’incidenza complessiva della misura sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1o marzo 2019 al 29 febbraio 2028.

Art. 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente N. Bădălău