Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio del 17 maggio 2019 relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
Il testo dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, durante la Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio1, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
Il Consiglio dei membri è l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale e dispone di tutte le prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel Consiglio dei membri.
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio dei membri è abilitato a modificare le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, modificando così lo stesso.
Al fine di facilitare l'adozione di tali modifiche dell'accordo da parte del Consiglio dei membri e di evitare il rischio di non disporre di una posizione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di approvare dette modifiche proposte a nome dell'Unione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali.
Al fine di assicurare che la Commissione approvi le modifiche proposte degli allegati B e C dell'accordo nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, la Commissione dovrebbe sottoporre tali modifiche proposte al Consiglio con sufficiente anticipo.
La conformità delle modifiche proposte presentate dalla Commissione al Consiglio dovrebbe essere valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri («Coreper»). La Commissione dovrebbe approvare tali modifiche proposte a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) non si opponga alle stesse in sede di Coreper.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo2.
Art. 3
La Commissione rappresenta l'Unione nel Consiglio dei membri.
Art. 4
Quando il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, nel rispetto delle condizioni seguenti:
1) la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
sia nell'interesse dell'Unione;
sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale;
tenga conto degli interessi dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell'Unione;
non sia contraria al diritto dell'Unione o al diritto internazionale e, in particolare, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3, fatto salvo il potere della Commissione di adottare atti delegati per modificare le norme dell'Unione conformemente alle modifiche dell'accordo adottate dal Consiglio dei membri, in particolare per quanto concerne le norme in materia di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 75 del citato regolamento;
ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti oleicoli grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli e dell'adulterazione;
ove applicabile, prenda maggiormente in considerazione la diversità dei prodotti oleicoli autentici;
ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme internazionali con riguardo alle caratteristiche fisico-chimiche e alle proprietà organolettiche degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
ove applicabile, eviti di creare ostacoli all'innovazione; e
ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti oleicoli;
2) prima di approvare tali modifiche proposte a nome dell'Unione, la Commissione sottopone le stesse al Consiglio con sufficiente anticipo e almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione in cui il Consiglio dei membri è chiamato ad adottarle. La conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere valutata dal Coreper. La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle stesse. Se c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019 Per il Consiglio Il presidente E.O. Teodorovici