Decisione (UE) 2019/2120 della Commissione del 24 giugno 2019 relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di JCDecaux Belgium Publicité [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)] [notificata con il numero C(2019) 4466] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1) Il Belgio è tenuto a far rimborsare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1.
2) Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3) Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione75.
Art. 3
1) Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2) Il Belgio garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 4
1) Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2) Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Esso trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.