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Decisione (UE) 2019/2120 della Commissione del 24 giugno 2019 relativa all’aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di JCDecaux Belgium Publicité [SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN)] [notificata con il numero C(2019) 4466] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

1) Il Belgio è tenuto a far rimborsare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1.

2) Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

3) Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione75.

Art. 3

1) Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2) Il Belgio garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Art. 4

1) Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;

  2. b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione;

  3. c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2) Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Esso trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Art. 5

1) Le misure previste nella convenzione Villo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2) Per quanto riguarda il periodo che va dal 5 dicembre 2008, data di sottoscrizione della convenzione Villo, al 29 marzo 2018, data di stipula della seconda clausola aggiuntiva alla convenzione Villo, le misure previste da tale convenzione soddisfano i requisiti della disciplina SIEG del 201276 e sono compatibili con il mercato interno. Questi aiuti sono illegali in quanto non sono stati notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3) Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 29 marzo 2018, data di stipula della seconda clausola aggiuntiva, e il 26 settembre 2026, data di fine concessione, le misure previste nella convenzione Villo soddisfano le condizioni della decisione SIEG del 201277 e sono compatibili con il mercato interno, fatto salvo il rigoroso rispetto delle condizioni previste nella seconda clausola aggiuntiva a tale convenzione.

Art. 6

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2019 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione