Decisione (UE, Euratom) 2021/259 della Commissione del 10 febbraio 2021 che stabilisce le norme di attuazione in materia di sicurezza industriale per quanto riguarda le sovvenzioni classificate
Testo vigente
Art. 6 Accesso alle ICUE del personale dei beneficiari e dei subcontraenti
1. L'autorità erogatrice assicura che le convenzioni di sovvenzione classificate contengano disposizioni secondo le quali il personale dei beneficiari o dei subcontraenti che per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata o del subcontratto debba avere accesso alle ICUE può ottenere tale accesso soltanto se:
(a) è stato stabilito che ha necessità di conoscere;
(b) per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, l'NSA o la DSA o altra autorità di sicurezza competente gli ha rilasciato il nulla osta di sicurezza di livello appropriato;
(c) è stato istruito sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e ha riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni.
2. Se del caso, l'accesso alle ICUE deve altresì essere conforme all'atto di base che stabilisce il programma e tiene conto di eventuali contrassegni supplementari definiti nell'SCG.
3. Se il beneficiario o il subcontraente intende assumere un cittadino di un paese non UE in una posizione che richiede l'accesso a ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, spetta a detto beneficiario o subcontraente avviare la procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza per tale cittadino a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nel luogo in cui deve essere concesso l'accesso alle ICUE.
Art. 7 Accesso alle ICUE da parte degli esperti che partecipano a controlli, esami o audit
1. Le persone esterne («esperti») che partecipano ai controlli, agli esami o audit effettuati dall'autorità erogatrice o alle valutazioni dei risultati dei beneficiari per cui è necessario accedere a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ricevono un contratto solo se hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza al livello appropriato dalla rispettiva NSA o DSA o da altra autorità di sicurezza competente. L'autorità erogatrice, tramite l'autorità di sicurezza della Commissione, verifica e se del caso chiede all'NSA o alla DSA di avviare accertamenti sugli esperti almeno sei mesi prima dell'inizio dei rispettivi contratti.
2. Prima di firmare il contratto, gli esperti sono istruiti sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione delle stesse.
Capo 4. Visite in relazione a convenzioni di sovvenzione classificate
Art. 8 Principi di base
1. Se l'autorità erogatrice, gli esperti, i beneficiari o i subcontraenti richiedono l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei reciproci locali per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione classificata, le visite sono organizzate di concerto con le NSA o DSA o altra autorità di sicurezza competente interessata.
2. Le visite di cui al paragrafo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:
(a) la visita deve avere uno scopo ufficiale inerente a una sovvenzione classificata;
(b) per accedere alle ICUE utilizzate o generate nell'esecuzione di una sovvenzione classificata i visitatori devono essere in possesso del PSC al livello richiesto e avere la necessità di conoscere.
Art. 9 Richiesta di visita
1. Le visite dei beneficiari o dei subcontraenti presso le strutture di altri beneficiari o subcontraenti o presso i locali dell'autorità erogatrice che comportano l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la procedura seguente:
(a) il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo per la richiesta di visita (RFV) e presentare la richiesta all'NSA o alla DSA della struttura. Nell'allegato III, appendice C, è riportato un modello del modulo RFV;
(b) l'NSA o la DSA della struttura che invia il visitatore deve confermare il PSC del visitatore prima di inoltrare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante (o all'autorità di sicurezza della Commissione se la visita avviene nei locali dell'autorità erogatrice);
(c) il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve poi acquisire dalla propria NSA o DSA la risposta dell'NSA o della DSA della struttura ospitante (o dell'autorità di sicurezza della Commissione) di approvazione o di rigetto dell'RFV;
(d) l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.
2. Le visite di funzionari dell'autorità erogatrice o di esperti o revisori presso le strutture dei beneficiari o dei subcontraenti che comportano l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la procedura seguente:
(a) il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo RFV e inoltrarlo all'autorità di sicurezza della Commissione;
(b) l'autorità di sicurezza della Commissione conferma il PSC del visitatore prima di presentare l'RFV all'NSA o alla DSA della struttura ospitante;
(c) l'autorità di sicurezza della Commissione acquisisce dall'NSA o dalla DSA della struttura ospitante la risposta di approvazione o di rigetto dell'RFV;
(d) l'RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.
3. L'RFV può riguardare una singola visita o visite ricorrenti. In caso di visite ricorrenti l'RFV può essere valida per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di inizio richiesta.
4. La durata di validità dell'RFV non può superare la durata di validità del PSC del visitatore.
5. Di norma l'RFV deve essere presentata all'autorità di sicurezza competente della struttura ospitante almeno 15 giorni lavorativi prima della data della visita.
Art. 10 Procedure di visita
1. Prima di consentire ai visitatori di accedere alle ICUE, l'ufficio di sicurezza della struttura ospitante deve espletare tutte le procedure e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza delle visite stabilite dalla propria NSA o DSA.
2. I visitatori devono dimostrare la propria identità all'arrivo presso la struttura ospitante presentando una carta d'identità o un passaporto validi. I dati identificativi devono corrispondere alle informazioni fornite nell'RFV.
3. La struttura ospitante provvede alla tenuta dei registri di tutti i visitatori, contenenti nome e cognome, organizzazione che rappresentano, data di scadenza del PSC, data della visita e nome e cognome delle persone visitate. I registri sono conservati per un periodo di almeno cinque anni, o per un periodo di durata superiore se previsto dalle norme e dai regolamenti nazionali del paese in cui è situata la struttura ospitante.
Art. 11 Visite organizzate direttamente
1. Nel quadro di progetti specifici le pertinenti NSA o DSA e l'autorità di sicurezza della Commissione possono concordare una procedura in base alla quale le visite per una determinata sovvenzione classificata possono essere organizzate direttamente tra il responsabile della sicurezza del visitatore e il responsabile della sicurezza della struttura da visitare. Il modello di modulo da utilizzare a tal fine figura nell'allegato III, appendice C. Questa procedura eccezionale è definita nelle PSI o in altri accordi specifici. In questi casi non si applicano le procedure di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.
2. Le visite che comportano l'accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono organizzate direttamente tra il soggetto che invia e il soggetto che riceve i visitatori senza dover seguire le procedure di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1.
Capo 5. Trasmissione e trasporto di icue nel quadro dell'esecuzione delle convenzioni di sovvenzione classificate
Art. 12 Principi di base
L'autorità erogatrice garantisce che tutte le decisioni relative al trasferimento e al trasporto di ICUE siano conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, alle relative norme di attuazione e alle condizioni della convenzione di sovvenzione classificata, compreso il consenso dell'originatore.
Art. 13 Trattamento elettronico
1.
Il trattamento e la trasmissione elettronici delle ICUE sono effettuati conformemente ai capi 5 e 6 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione.
I sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del beneficiario utilizzati per trattare le ICUE per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione (CIS del beneficiario) sono soggetti all'accreditamento da parte dell'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) responsabile. Ogni trasmissione elettronica di ICUE è protetta mediante prodotti crittografici approvati conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2015/444. Le misure di sicurezza TEMPEST sono attuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 6, della medesima decisione.
2. L'accreditamento di sicurezza del CIS del beneficiario che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di delega il beneficiario è responsabile dell'attuazione dei requisiti minimi di sicurezza descritti nella SAL per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Tuttavia le NSA/DSA e le SAA competenti restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dal beneficiario. Inoltre il beneficiario trasmette all'autorità erogatrice e se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED11.
Art. 14 Trasporto mediante corrieri commerciali
Al trasporto di ICUE mediante corrieri commerciali si applicano le pertinenti disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2019/1962 della Commissione12 sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e della decisione (UE, Euratom) 2019/1961 della Commissione13 sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET.
Art. 15 Trasporto a mano
1. Il trasporto a mano di informazioni classificate è soggetto a rigorosi requisiti di sicurezza.
2. All'interno dell'UE le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale del beneficiario, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
(a) la busta o l'imballaggio utilizzati devono essere opachi e non recare alcuna indicazione della classificazione del contenuto;
(b) il latore deve portare sempre con sé le informazioni classificate;
(c) la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto.
3. Per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario all'interno di uno Stato membro è precedentemente organizzato tra soggetto mittente e soggetto ricevente. L'autorità o la struttura mittente comunica all'autorità o alla struttura ricevente i dettagli della spedizione, compresi il riferimento, la classifica, l'orario previsto di arrivo e il nome del corriere. Il trasporto a mano è consentito, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a) le informazioni classificate devono essere trasportate in doppia busta o doppio imballaggio;
(b) la busta o l'imballaggio esterni devono essere protetti e non devono recare indicazioni della classificazione del contenuto, mentre la busta interna deve recare il livello di classifica;
(c) il latore deve portare sempre con sé le ICUE;
(d) la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto;
(e) la busta o l'imballaggio devono essere trasportati in una valigetta chiudibile a chiave o in un contenitore analogo approvato di dimensioni e peso tali da consentire al latore di portarla sempre con sé senza doverla consegnare come bagaglio al seguito;
(f) il corriere deve essere in possesso di un certificato di corriere rilasciato dalla competente autorità di sicurezza che lo autorizza a trasportare la spedizione classificata indicata.
4.
Per il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET da uno Stato membro ad un altro si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
(a) il corriere è responsabile della custodia in condizioni di sicurezza del materiale classificato che trasporta, fino alla consegna al destinatario;
(b) in caso di violazione della sicurezza, l'NSA o la DSA del mittente può chiedere che le autorità del paese in cui si è verificata la violazione effettuino un'indagine, ne riferiscano l'esito e avviino, se del caso, azioni legali o di altro tipo;
(c) il corriere deve essere stato istruito su tutti gli obblighi in materia di sicurezza da rispettare durante il trasporto e deve aver firmato un apposito impegno;
(d) le istruzioni per il corriere sono allegate al certificato di corriere;
(e) il corriere ha ricevuto la descrizione della spedizione e dell'itinerario;
(f) i documenti sono restituiti all'NSA o alla DSA che li ha emessi al termine del viaggio/dei viaggi o sono tenuti a disposizione dal destinatario a fini di controllo;
(g) le autorità doganali, le autorità competenti in materia di immigrazione o la polizia di frontiera che chiedono di esaminare e ispezionare la spedizione sono autorizzate ad aprire e prendere visione di una parte sufficiente che consenta loro di accertare che non contenga materiale diverso da quello dichiarato;
(h) le autorità doganali devono essere sollecitate a rispettare l'autorità ufficiale dei documenti di spedizione e dei documenti di autorizzazione trasportati dal corriere.
L'eventuale apertura della spedizione da parte delle autorità doganali deve avvenire lontano dagli sguardi di persone non autorizzate e, se possibile, in presenza del corriere. Il corriere esige che la spedizione sia reimballata e chiede alle autorità che effettuano l'ispezione di sigillarla nuovamente e di confermare per iscritto che è stata da esse aperta.
5. Il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è soggetto alle disposizioni dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni o dell'accordo amministrativo concluso tra, rispettivamente, l'Unione europea o la Commissione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.
Capo 6. Piani di continuità operativa
Art. 16 Piani di emergenza e misure di recupero
L'autorità erogatrice garantisce che la convenzione di sovvenzione classificata imponga ai beneficiari di predisporre piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nel quadro della sovvenzione classificata in situazioni di emergenza, e di mettere in atto misure di prevenzione e recupero nel contesto di piani di continuità operativa per ridurre al minimo l'impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. I beneficiari confermano all'autorità erogatrice l'attuazione dei loro BCP.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021 Per la Commissione A nome della presidente Johannes Hahn Membro della Commissione