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Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione del 25 maggio 2021 che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)1, in particolare l’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma,

In conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO.

Il 7 aprile 2021 il procuratore capo europeo ha proposto alla Commissione che l’EPPO assuma i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021.

L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata. Il livello centrale dell’EPPO è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i sostituti del procuratore capo europeo e il direttore amministrativo dell’EPPO sono stati nominati con decisioni adottate, rispettivamente, il 23 ottobre 20192, il 27 luglio 20203, l’11 novembre 20204 e il 20 gennaio 20215. Il collegio è stato costituito il 28 settembre 2020. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 12 ottobre 2020 il collegio ha adottato il regolamento interno dell’EPPO. Il collegio ha adottato, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle camere permanenti il 25 novembre 2020. Il personale dell’EPPO quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 è in servizio.

Il livello decentrato dell’EPPO è costituito dai procuratori europei delegati situati negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO («Stati membri»). Il 29 settembre 2020 il collegio ha adottato, a norma dell’articolo 114, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati. È opportuno nominare almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato membro entro il 1o giugno 2021. Alla data di adozione della presente decisione, l’EPPO aveva già nominato almeno due procuratori europei delegati per Stato membro, ad eccezione di Finlandia e Slovenia6. Il termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono nominare i propri candidati per il posto di procuratore europeo delegato è scaduto. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’effettivo avvio delle attività dell’EPPO, tenuto conto della possibilità per il procuratore europeo degli Stati membri interessati di condurre personalmente le indagini in tali Stati membri, con tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato, a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939.

Alla Procura europea è stato assegnato un bilancio autonomo conformemente al quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 20277, che ne garantisce la piena autonomia e indipendenza.

A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO è istituito e funziona a livello centrale e decentrato. L’allegato di tale regolamento, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/2153 del Consiglio8 elenca le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dall’EPPO.

Conformemente all’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al responsabile della protezione dei dati dell’EPPO. Il 28 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al trattamento dei dati personali da parte dell’EPPO. Conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali amministrativi nell’ambito delle attività svolte dall’EPPO.

Conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1939, il 13 gennaio 2021 il collegio ha adottato le regole finanziarie applicabili all’EPPO.

A norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e il Granducato di Lussemburgo hanno concluso un accordo sulla sede il 27 novembre 2020. I locali dell’ufficio centrale di Lussemburgo sono stati messi a disposizione dell’EPPO.

Conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 30 settembre 2020 il collegio ha adottato il regime linguistico interno dell’EPPO.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme sull’accesso del pubblico ai documenti dell’EPPO.

Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione l’adozione delle misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e hanno in generale adottato altre misure appropriate per garantire che l’EPPO possa avviare i suoi lavori operativi.

Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO è istituita e pronta ad assumere i suoi compiti di indagine e azione penale. È pertanto necessario stabilire la data in cui la Procura europea dovrà assumere tali compiti.

Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, tale data non dovrebbe essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Poiché il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore il 20 novembre 2017, tale data non dovrebbe essere anteriore al 20 novembre 2020.

A norma dell’articolo 120, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO esercita la propria competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo il 20 novembre 2017 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, dopo la data indicata nella decisione interessata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 il 1o giugno 2021.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen