diritto.io

Decisione (UE) 2022/348 della Commissione del 17 giugno 2021 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Toscana hanno dato esecuzione a favore di Toremar e della sua acquirente Moby [notificata con il numero C(2022) 4271] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

L’aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico per il periodo 2 gennaio 2012-31 dicembre 2023 associata all’attività di Toremar e alla priorità nell’assegnazione degli accosti a favore di Moby/Toremar non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Art. 3

I fondi ricevuti da Toremar per l’ammodernamento delle sue navi non sono stati utilizzati per fini di liquidità e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Toremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Art. 4

Le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione di Toremar e la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Toremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Art. 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione