Decisione (UE) 2022/448 della Commissione del 17 giugno 2021 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana [notificata con il numero C(2022) 4268] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. La proroga dell’aiuto per il salvataggio dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 costituisce un aiuto a favore di Siremar, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 15121838,33 EUR, è incompatibile con il mercato interno.
Art. 3
1. L’esenzione dalle imposte indirette sul trasferimento del ramo d’azienda di Siremar a SNS costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2. La corresponsione da parte di SNS di un importo fisso per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d’azienda di Siremar ai sensi della legge del 2010, in sostituzione dell’importo normalmente dovuto ai sensi della legislazione nazionale, costituisce un aiuto di Stato concesso a favore di SNS ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
3. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i proventi derivanti dalla vendita del ramo d’azienda di Siremar a SNS costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
4. L’aiuto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è incompatibile con il mercato interno.
5. Al momento dell’adozione della presente decisione, l’Italia non ha ancora erogato l’aiuto di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 4
1. L’aggiudicazione a SNS della nuova convenzione per il periodo compreso tra l’11 aprile 2016 e l’11 aprile 2028, associata al ramo d’azienda di Siremar e alla priorità nell’assegnazione degli accosti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. La possibilità di utilizzare le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
3. Siremar non si è avvalsa della possibilità di utilizzare, in via temporanea, le risorse finanziarie già impegnate per l’ammodernamento e l’adeguamento della flotta, per coprire eventuali pressanti esigenze di liquidità, come previsto dalla legge 2010. Di conseguenza ciò non costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Art. 5
1. L’Italia procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui agli articoli 2 e 3 presso i beneficiari, nella misura in cui sono stati erogati.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che il beneficiario ha già rimborsato il capitale dell’aiuto di cui all’articolo 2 e parte degli interessi relativi al recupero.
5. L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Art. 6
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 5 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 7
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
l’importo complessivo (capitale e interessi relativi al recupero) che deve essere recuperato presso i beneficiari;
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 6. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Art. 8
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
La Commissione può pubblicare gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi di recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021 Per la Commissione Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutiva