Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione del 28 giugno 2021 a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito [notificata con il numero C(2021) 4800] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
Quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, le autorità di controllo competenti degli Stati membri esercitano i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai trasferimenti di dati che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.
Art. 3
1. La Commissione monitora costantemente l'applicazione del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione, comprese le condizioni in cui sono effettuati i trasferimenti successivi, sono esercitati i diritti individuali e le autorità pubbliche del Regno Unito hanno accesso ai dati trasferiti sulla base della presente decisione, al fine di valutare se il Regno Unito continui a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 1.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l'Information Commissioner o qualsiasi altra autorità competente del Regno Unito non garantisca il rispetto del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione.
3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze delle autorità pubbliche del Regno Unito nel diritto delle persone alla protezione dei loro dati personali vanno oltre quanto strettamente necessario o che contro tali ingerenze non esiste una tutela giuridica efficace.
4. Laddove disponga di indicazioni secondo le quali non è più garantito un livello di protezione adeguato, la Commissione informa le autorità competenti del Regno Unito e può sospendere, abrogare o modificare la presente decisione.
5. La Commissione può sospendere, abrogare o modificare la presente decisione se la mancanza di collaborazione da parte del governo del Regno Unito le impedisce di stabilire se la constatazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, risulti compromessa.
Art. 4
La presente decisione scade il 27 dicembre 2031, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.