Decisione (UE) 2023/1229 della Commissione del 7 giugno 2022 relativa all’aiuto di stato SA.58101 (2020/C ex 2020/N) e SA.62043 (2021/C ex 2021/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione per il salvataggio e la ristrutturazione del gruppo SATA [notificata con il numero C(2022) 3816] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1) Il Portogallo si assicura che SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. e/o le sue controllate, a seconda dei casi, attuino pienamente entro i termini previsti le misure previste nel piano di ristrutturazione descritto nella presente decisione.
2) Il Portogallo si assicura che SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. e/o le sue controllate, a seconda dei casi, attuino pienamente entro i termini previsti e al più tardi entro il termine del periodo di ristrutturazione, il 31 dicembre 2025, le misure che limitano le distorsioni della concorrenza descritte nella presente decisione, segnatamente:
a) procedere alla cessione completa di almeno il 51 % del capitale sociale di SATA Internacional - Azores Airlines, S.A.,
b) procedere alla cessione completa dell’unità operativa che attualmente fornisce servizi di assistenza a terra agli aeroporti e agli aerodromi della Regione delle Azzorre sotto il controllo esclusivo di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A.;
c) rispettare un limite massimo della flotta di aeromobili sotto il controllo di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. - non superiore a un massimo di 14 aeromobili e, a seguito della vendita delle azioni in SATA Internacional - Azores Airlines, S.A., di cui alla lettera a), di sei aeromobili;
d) astenersi dall’acquisire azioni di qualunque società, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A., e/o delle sue controllate, a seconda dei casi, e, in questo caso, previa approvazione della Commissione; e
e) astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come vantaggio competitivo allorché commercializzano i prodotti e servizi di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A., e/o delle sue controllate.
3) Il Portogallo presenta alla Commissione relazioni periodiche sull’attuazione del piano di ristrutturazione ogni sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione e fino al termine del periodo di ristrutturazione, ossia il 31 dicembre 2025. Tali relazioni specificano in particolare quanto segue: le date di erogazione effettiva dei finanziamenti stanziati dal Portogallo e del contributo proprio del beneficiario; l’evoluzione della rete, della posizione di mercato, degli aeromobili e della capacità della flotta di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A.; eventuali scostamenti dai percorsi finanziari od operativi del piano di ristrutturazione in termini di entrate, contenimento e riduzioni dei costi e gli utili conseguiti tramite le misure di ristrutturazione; nonché le misure correttive previste o adottate, se del caso, dal Portogallo o dal beneficiario.
Art. 3
Il procedimento di indagine formale è chiuso in relazione all’aiuto di Stato sotto forma di garanzia pubblica a favore di un prestito bancario di 169 milioni di EUR per il salvataggio di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A., in quanto il procedimento è divenuto privo di oggetto, avendo il Portogallo ritirato la notifica di tale aiuto di Stato senza darvi esecuzione.
Art. 4
1) I tre aumenti di capitale di SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos S.A. sottoscritti dal Portogallo a partire dal 2017 per un importo totale di 72,6 milioni di EUR costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2) L’aiuto di Stato è stato concesso illegalmente dal Portogallo in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ed è incompatibile con il mercato interno.
3) Poiché il Portogallo ha già recuperato dal beneficiario l’aiuto di Stato incompatibile maggiorato degli interessi a decorrere dalla data in cui i tre aumenti di capitale sono stati rispettivamente messi a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero, la Commissione non ha motivo di esigere il recupero dell’aiuto.
Art. 5
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa le misure adottate e quelle previste per conformarvisi.
Art. 6
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione