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Decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio del 18 luglio 2022 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

A norma della decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio2, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 15 novembre 2021.

L’accordo di partenariato e il protocollo hanno l’obiettivo di consentire alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nelle acque mauritane e di consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana e nell’Oceano Atlantico, conformemente all’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell’Unione. Tale cooperazione contribuisce anche a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

È opportuno approvare l’accordo di partenariato e il protocollo.

L’articolo 14 dell’accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione dell’accordo di partenariato e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.

L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l’interruzione di tali attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell’Unione3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo di partenariato e alla notifica di cui all’articolo 22 del protocollo4.

Art. 3

Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 14 dell’accordo di partenariato.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Nekula