Decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea del 7 dicembre 2023 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2020/137 (BCE/2023/3) (BCE/2023/31)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 29, paragrafi 29.3 e 29.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell'articolo 46, paragrafo 46.2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
L'articolo 29, paragrafo 29.3, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 29.1, dello statuto del SEBC. Lo schema di capitale adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo all’anno in cui l’adeguamento ha luogo.
Conformemente all’articolo 29, paragrafo 29.3, dello Statuto del SEBC, l’adeguamento delle ponderazioni dell’ultimo quinquennio ha avuto luogo nel 2018 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 gennaio 20201. Un ulteriore adeguamento è stato effettuato nel 2020 con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2020 ai sensi della decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3)2, in previsione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e del venire meno in capo alla Bank of England della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali.
La decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) dovrebbe essere abrogata di conseguenza.
In conformità alla decisione 2003/517/CE del Consiglio3, la Commissione europea ha fornito alla Banca centrale europea (BCE) i dati statistici da usare per determinare lo schema di capitale adeguato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Arrotondamento
Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici da utilizzare per l’adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100%, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100%, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100% o ii) se il totale è superiore al 100%, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.
Art. 2 Ponderazioni
Le ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale, descritto nell’articolo 29 dello statuto del SEBC, sono le seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2024:
| Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 3,0005 % |
| Българска народна банка (Bulgarian National Bank) | 0,9783 % |
| Česká národní banka | 1,9623 % |
| Danmarks Nationalbank | 1,7797 % |
| Deutsche Bundesbank | 21,7749 % |
| Eesti Pank | 0,2437 % |
| Central Bank of Ireland | 1,7811 % |
| Bank of Greece | 1,8474 % |
| Banco de España | 9,6690 % |
| Banque de France | 16,3575 % |
| Hrvatska narodna banka | 0,6329 % |
| Banca d’Italia | 13,0993 % |
| Central Bank of Cyprus/Banque centrale de Chypre | 0,1802 % |
| Latvijas Banka | 0,3169 % |
| Lietuvos bankas | 0,4826 % |
| Banque centrale du Luxembourg | 0,2976 % |
| Magyar Nemzeti Bank | 1,5819 % |
| Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta | 0,1053 % |
| De Nederlandsche Bank | 4,8306 % |
| Oesterreichische Nationalbank | 2,4175 % |
| Narodowy Bank Polski | 6,0968 % |
| Banco de Portugal | 1,9014 % |
| Banca Naţională a României | 2,8888 % |
| Banka Slovenije | 0,4041 % |
| Národná banka Slovenska | 0,9403 % |
| Suomen Pankki/Finlands Bank | 1,4853 % |
| Sveriges riksbank | 2,9441 % |
Art. 3 Entrata in vigore e abrogazione
1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2024.
2. La decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2024.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) si intendono fatti alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde