Decisione (PESC) 2026/894 del Consiglio del 21 aprile 2026 relativa a una missione di partenariato dell’Unione europea in Armenia (EUPM Armenia)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 14 luglio 2025 il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione europea hanno incontrato il primo ministro della Repubblica d’Armenia per confermare e portare avanti il partenariato in crescita tra l’Unione e l’Armenia.
Il 2 dicembre 2025 il consiglio di partenariato UE-Armenia ha approvato una nuova agenda strategica per il partenariato UE-Armenia. Sulla base dell’accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia, l’agenda strategica segna un significativo passo avanti nell’approfondimento delle relazioni in un’ampia gamma di settori, anche in quello della sicurezza e della difesa.
In una lettera del 12 dicembre 2025 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il ministro degli Affari esteri della Repubblica d’Armenia ha invitato l’Unione a schierare una missione civile in Armenia nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
Il 5 marzo 2026 il comitato politico e di sicurezza ha approvato un quadro politico per l’approccio alle crisi nella Repubblica d’Armenia.
Il 9 aprile 2026 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione civile PSDC nella Repubblica d’Armenia. È pertanto opportuno che sia istituita una missione PSDC.
La missione PSDC nella Repubblica d’Armenia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
L’Unione istituisce una missione civile di partenariato dell’Unione europea nella Repubblica d’Armenia (EUPM Armenia) nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.
Art. 2 Mandato
1. L’EUPM Armenia rafforza la resilienza dell’Armenia nel settore delle minacce ibride fornendo consulenza strategica nonché consulenza e sostegno a livello operativo alle pertinenti agenzie che operano nel settore della sicurezza, in linea con un approccio esteso a tutta l’amministrazione e in stretto coordinamento con altri attori che condividono gli stessi principi.
2. A tal fine, l’EUPM Armenia:
a) assiste i ministeri e le agenzie pertinenti nel rafforzamento della resilienza alle minacce ibride:
i) fornendo consulenza strategica sullo sviluppo di strategie, politiche e protocolli volti a contrastare le minacce ibride, in particolare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri (FIMI) e le minacce informatiche, nonché i flussi finanziari illeciti nel contesto elettorale e politico, e rafforzando la cibersicurezza e la resilienza alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri;
ii) sostenendo un approccio esteso a tutta l’amministrazione e un coordinamento interistituzionale mediante la fornitura di consulenza strategica sulle minacce ibride per quanto riguarda il coordinamento strutturato, elaborando valutazioni congiunte delle minacce, e mediante un coinvolgimento sistematico dei ministeri e delle agenzie pertinenti con mandati per vari aspetti della lotta alle minacce ibride e per la gestione delle crisi;
iii) individuando le esigenze in termini di sviluppo di capacità nel settore della sicurezza per quanto riguarda il monitoraggio, l’allarme rapido, il rilevamento, l’individuazione, l’attribuzione delle minacce ibride e la risposta alle stesse, compreso nel settore della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri e in ambito informatico, in linea con le metodologie e le norme dell’UE;
b) integra le suddette attività fornendo consulenza a livello operativo ai ministeri e alle agenzie pertinenti che operano in settori specifici connessi alle minacce ibride; è sostenuta per mezzo di una cellula di progetto che offre un sostegno operativo mirato, in linea con l’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni e, per quanto possibile, in stretto coordinamento con altri attori che condividono gli stessi principi.
3. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) su donne, pace e sicurezza, 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni dell’EUPM Armenia.
Art. 3 Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l’EUPM Armenia dispone di una catena di comando unificata sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
2. L’EUPM Armenia si compone di un comando avente sede in Armenia.
3. L’EUPM Armenia è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
Art. 4 Comandante dell’operazione civile
1. Il direttore esecutivo del comando delle operazioni civili (CivOpsHQ) funge da comandante dell’operazione civile dell’EUPM Armenia. Il CivOpsHQ è messo a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta dell’EUPM Armenia.
2. Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPM Armenia.
3. Il comandante dell’operazione civile garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’alto rappresentante.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
6. Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.
7. Se necessario, il comandante dell’operazione civile e il capo della delegazione dell’UE in Armenia si consultano reciprocamente.
Art. 5 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità dell’EUPM Armenia ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell’operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
2. Il capomissione rappresenta l’EUPM Armenia per quanto di sua competenza.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell’EUPM Armenia, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione dell’EUPM Armenia. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell’EUPM Armenia, sotto la sua responsabilità generale.
4. Il capomissione impartisce istruzioni per la condotta efficace dell’EUPM Armenia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell’operazione civile.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell’EUPM Armenia. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.
6. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione in Armenia.
Art. 6 Personale
1. Il personale dell’EUPM Armenia è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. L’EUPM Armenia può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’EUPM Armenia e i membri del personale interessati.
Art. 7 Status dell’EUPM Armenia e del relativo personale
Lo status dell’EUPM Armenia e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPM Armenia, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 8 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPM Armenia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine in conformità dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell’alto rappresentante, e di modificare il piano operativo (OPLAN). I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUPM Armenia restano attribuite al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina del capomissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante dell’operazione civile e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.
Art. 9 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPM Armenia, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall’Armenia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUPM Armenia.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUPM Armenia hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana dell’EUPM Armenia.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPM Armenia.
Art. 10 Sicurezza
1. Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUPM Armenia conformemente all’articolo 4.
2. Il capomissione è responsabile dell’assolvimento del dovere di diligenza nell’ambito dell’EUPM Armenia e della conformità ai requisiti applicabili all’EUPM Armenia, in linea con la politica in materia di sicurezza e dovere di diligenza per le missioni civili PSDC e i relativi strumenti di sostegno.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale della missione è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all’OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio1.
Art. 11 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l’EUPM Armenia.
Art. 12 Disposizioni giuridiche
L’EUPM Armenia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.