Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Le informazioni di cui agli articoli 10, 15 e 26 della direttiva includono, per quanto necessario, uno o più dei seguenti documenti o dati:
a) dati personali della persona in questione (cognome e nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, stato civile, legami di parentela);
b) documenti d'identità e di viaggio della persona in questione;
c) documenti che dimostrano legami familiari (certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato d'adozione);
d) altre informazioni essenziali per accertare l'identità della persona o i suoi legami di parentela;
e) permessi di soggiorno o visti rilasciati dallo Stato membro alla persona in questione, o decisioni con cui il permesso di soggiorno è stato rifiutato, e documentazione su cui le decisioni si sono basate;
f) domande di permesso di soggiorno e di visto presentate dalla persona in questione e il cui esame è in corso nello Stato membro, con relativa fase dell'iter in cui si trovano.
Lo Stato membro che fornisce le informazioni comunica qualsiasi rettifica delle stesse allo Stato membro richiedente.