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Direttiva 2001/113/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

I. DEFINIZIONI

La «confettura» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato. Per tenere conto dei termini comunemente utilizzati dai consumatori, gli Stati membri possono comunque autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo del termine «marmellata» per la denominazione di vendita «confettura», salvo nel caso della confettura di agrumi. La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

450 g in generale,

350 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,

180 g per lo zenzero,

230 g per il pomo di acagiù,

80 g per il frutto di granadiglia.

La «confettura extra» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato. Per tenere conto dei termini comunemente utilizzati dai consumatori, gli Stati membri possono comunque autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo del termine «marmellata extra» per la denominazione di vendita «confettura extra», salvo nel caso della confettura extra di agrumi. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori. La quantità di polpa utilizzata per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

500 g in generale,

450 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,

280 g per lo zenzero,

290 g per il pomo di acagiù,

100 g per il frutto di granadiglia.

La «gelatina» è la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e del succo e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta. La quantità di succo e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.

Tuttavia, nel caso della «gelatina extra», la quantità di succo di frutta e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione della gelatina extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

La «marmellata di agrumi» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita «marmellata di agrumi», il termine «agrumi» può essere sostituito dal nome dell’agrume utilizzato. La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g ottenuti dall’endocarpo.

La denominazione «marmellata-gelatina» può essere utilizzata quando il prodotto definito «marmellata di agrumi» è esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.

La «crema di marroni» è la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e non meno di 380 g di purea di marroni (di Castanea Sativa) per 1000 g di prodotto finito.

  1. II. I prodotti definiti nella parte I devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 %, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri possono autorizzare, per tener conto di taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %.

  2. III. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nella parte I, per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.