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Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

SOGLIE D’INTERVENTO CHE RICHIEDONO INDAGINI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 SEZIONE: DIOSSINE E PCB

Sostanze indesiderabiliProdotti destinati all’alimentazione degli animaliSoglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) di mangime con un tasso di umidità del 12 %Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare)
1. Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005)]Materie prime per mangimi di origine vegetale0,5
ad eccezione di:
— oli vegetali e loro sottoprodotti0,5
Materie prime per mangimi di origine minerale0,5
Materie prime per mangimi di origine animale:
— grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova0,75
— altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti0,5
— olio di pesce4,0
— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei0,75
— proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei1,25
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti0,5
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi0,5
Premiscele0,5
Mangimi composti, ad eccezione di:0,5
— mangimi composti per animali da compagnia e pesci1,25
— mangimi composti per animali da pelliccia—
2. PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005]Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:0,35
— oli vegetali e loro sottoprodotti0,5
Materie prime per mangimi di origine minerale0,35
Materie prime per mangimi di origine animale:
— grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova0,75
— altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti0,35
— olio di pesce11,0
— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso2,0
— proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso5,0
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti0,5
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi0,35
Premiscele0,35
Mangimi composti, ad eccezione di:0,5
— mangimi composti per animali da compagnia e pesci2,5
— mangimi composti per animali da pelliccia—