Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
Testo vigente
ALLEGATO V
ALLEGATO V REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE di cui all'articolo 8
1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione,
l'autorità competente,
il contesto giuridico,
qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'articolo 5,
una sintesi dei risultati della mappatura acustica,
una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare,
un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7,
le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione,
gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose,
la strategia di lungo termine,
le informazioni di carattere finanziario (ove disponibili): fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefici,
disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere ad esempio:
pianificazione del traffico,
pianificazione territoriale,
accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti,
scelta di sorgenti più silenziose,
riduzione della trasmissione del suono,
misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
4. La Commissione potrà elaborare linee guida che forniscano più ampie informazioni sui piani d'azione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.