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Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE

1. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 4 — Informazioni generali

  1. a) Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

  2. b) Porto di destinazione.

  3. c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente, e orario stimato di partenza da tale porto.

  4. d) Numero totale di persone a bordo.

2. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 12 — Informazioni sul carico

  1. a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

  2. b) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

3. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 13

A. Informazioni generali

  1. a) Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

  2. b) Porto di destinazione.

  3. c) Per la nave che lascia un porto di uno Stato membro: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.

  4. d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente.

  5. e) Numero totale di persone a bordo.

B. Informazioni sul carico

  1. a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

  2. b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.

  3. c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

4. Informazioni di cui all'articolo 5

— A. Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

— B. Data e ora.

— C o D. Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.

— E. Rotta.

— F. Velocità.

— I. Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.

— P. Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.

— T. Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.

— W. Numero totale di persone a bordo.

— X. Informazioni varie: caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile «bunker», per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda, status di navigazione, uno o più certificati di assicurazione rilasciati dal relativo fornitore e presenti a bordo della nave, comprovanti l’esistenza di un’assicurazione per i crediti marittimi conformemente all’articolo 4 della direttiva 2009/20/CE, nonché i certificati di responsabilità civile rilasciati in conformità: alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992, come modificata (convenzione sulla responsabilità del 1992); alla convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall’inquinamento derivante dal combustibile delle navi (convenzione «Bunker Oil» del 2001); e alla convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (convenzione sulla rimozione dei relitti del 2007).

5.

Il comandante della nave deve informare immediatamente l'autorità competente o l'autorità portuale interessata di qualsiasi modifica delle informazioni notificate ai sensi del presente allegato.