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Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II Criteri per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici a norma dell'articolo 7

A. Criteri generali

Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 7 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:

  1. 1) specie animali oggetto della sorveglianza;

  2. 2) specie batteriche e/o ceppi batterici oggetto della sorveglianza;

  3. 3) metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza;

  4. 4) antimicrobici oggetto della sorveglianza;

  5. 5) metodi di laboratorio utilizzati per la diagnosi della resistenza;

  6. 6) metodi di laboratorio utilizzati per individuare i ceppi microbici;

  7. 7) metodi utilizzati per la raccolta dei dati.

B. Requisiti specifici

Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza fornisca informazioni pertinenti almeno in ordine a un numero rappresentativo di isolati di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter coli prelevati da bovini, suini e pollame, nonché prodotti alimentari di origine animale derivati da tali specie.