Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II Criteri per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici a norma dell'articolo 7
A. Criteri generali
Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 7 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:
1) specie animali oggetto della sorveglianza;
2) specie batteriche e/o ceppi batterici oggetto della sorveglianza;
3) metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza;
4) antimicrobici oggetto della sorveglianza;
5) metodi di laboratorio utilizzati per la diagnosi della resistenza;
6) metodi di laboratorio utilizzati per individuare i ceppi microbici;
7) metodi utilizzati per la raccolta dei dati.
B. Requisiti specifici
Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza fornisca informazioni pertinenti almeno in ordine a un numero rappresentativo di isolati di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter coli prelevati da bovini, suini e pollame, nonché prodotti alimentari di origine animale derivati da tali specie.