Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II Determinazione dei requisiti per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente in una zona o in un agglomerato
I. Soglie di valutazione superiore e inferiore
Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:
| Arsenico | Cadmio | Nickel | B(a)P | |
| Soglia di valutazione superiore in percentuale del valore limite | 60 % (3,6 ng/m3) | 60 % (3 ng/m3) | 70 % (14 ng/m3) | 60 % (0,6 ng/m3) |
| Soglia di valutazione inferiore in percentuale del valore limite | 40 % (2,4 ng/m3) | 40 % (2 ng/m3) | 50 % (10 ng/m3) | 40 % (0,4 ng/m3) |
II. Determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore
Il superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni dei cinque anni precedenti, sempre che si disponga di dati sufficienti. Una soglia di valutazione viene considerata superata se essa รจ stata superata per almeno tre anni civili distinti sui cinque anni precedenti. Qualora non si disponga di dati sufficienti per i cinque anni precedenti, gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei siti in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione al fine di determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore.