Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
Art. 300
Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti:
1) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;
2) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 138, a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
3) i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.
Art. 301
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 300 gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario, oppure dall'autorità pubblica.
2. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli non contemplate dall'articolo 300, il versamento delle compensazioni forfettarie si considera effettuato dall'acquirente o dal destinatario.
Art. 302
Quando un agricoltore forfettario beneficia di una compensazione forfettaria, non ha diritto a detrazione per le attività soggette al presente regime forfettario.
Art. 303
1. Quando l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una compensazione forfettaria conformemente all'articolo 301, paragrafo 1, egli ha il diritto, alle condizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169 e agli articoli da 173 a 177 e secondo le modalità fissate dagli Stati membri, di detrarre dall'IVA di cui è debitore nello Stato membro in cui effettua le sue operazioni soggette ad imposta l'importo di tale compensazione.
2. Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti:
a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, se l'acquirente è un soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196;
c) le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196.
3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.
Art. 304
Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.
Art. 305
Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 siano assoggettate all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.
Capo 3. Regime speciale delle agenzie di viaggio
Art. 306
1.
Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.
Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l'articolo 79, primo comma, lettera c).
2. Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.
Art. 307
Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 306, dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.
La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.
Art. 308
Per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
Art. 309
Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente in forza dell'articolo 153.
Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori della Comunità.
Art. 310
Gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.
Capo 4. Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato
Sezione 1. Definizioni
Art. 311
1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:
1) «beni d'occasione», i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;
2) «oggetti d'arte», i beni indicati nell'allegato IX, parte A;
3) «oggetti da collezione», i beni indicati nell'allegato IX, parte B;
4) «oggetti d'antiquariato», i beni indicati nell'allegato IX, parte C;
5) «soggetto passivo–rivenditore», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;
6) «organizzatore di vendite all'asta», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;
7) «committente di un organizzatore di vendite all'asta», chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita.
2. Gli Stati membri possono non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).
3. Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto 7), deve prevedere che l'organizzatore della vendita metta all'asta il bene in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.
Sezione 2. Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori
§ 1. Regime del margine
Art. 312
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
1) «prezzo di vendita», tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo–rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'articolo 79;
2) «prezzo d'acquisto», tutto ciò che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.
Art. 313
1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall'articolo 402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
Art. 314
Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato effettuate da un soggetto passivo–rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità da una delle persone seguenti:
a) una persona che non sia soggetto passivo;
b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 136;
c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest’ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284 e riguardi un bene d’investimento;
d) un altro soggetto passivo–rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'IVA conformemente al presente regime speciale.
Art. 315
La base imponibile delle cessioni di beni di cui all'articolo 314 è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso.
Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto.
Art. 316
1. A condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:
a) la cessione di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato che hanno essi stessi importato;
b) la cessione di oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto;
c) la cessione di oggetti d’arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.
Art. 317
Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all'articolo 316, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 315.
Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.
Art. 318
1.
Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250.
Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota IVA è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa a tale margine.
2. Il margine globale è pari alla differenza tra i due importi seguenti:
a) l'importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l'importo totale dei prezzi di vendita;
b) l'importo totale degli acquisti di beni di cui all'articolo 314 effettuati, nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l'importo totale dei prezzi d'acquisto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.
Art. 319
Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell'IVA.
Art. 320
1.
Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da lui stesso importato, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta all'importazione del bene in questione.
Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto o da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.
2. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto passivo-rivenditore opta per il regime normale dell'IVA.