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Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II REQUISITI MEDICI

1. REQUISITI GENERALI

1.1.

I macchinisti non devono soffrire di disturbi clinici, né assumere medicinali, stupefacenti o sostanze in grado di provocare:

un’improvvisa perdita di conoscenza,

una riduzione dell’attenzione o della concentrazione,

un’improvvisa incapacità,

una perdita d’equilibrio o di coordinazione,

una limitazione significativa di mobilità.

1.2.

Vista Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni in materia di acuità visiva:

acuità visiva a distanza (con o senza lenti): 1,0; minimo 0,5 per l’occhio peggiore,

lenti correttive massime: ipermetropia + 5/miopia –8. Sono ammesse deroghe in casi eccezionali e previo parere positivo di un oculista. In tal caso la decisione spetta al medico,

vista da vicino e intermedia: sufficiente, con o senza lenti,

le lenti a contatto e gli occhiali sono ammessi a condizione che siano effettuati esami periodici da parte di uno specialista,

percezione dei colori normale: utilizzo di un test riconosciuto, come l’Ishihara, integrato da un altro test riconosciuto, se necessario,

campo visivo: completo,

vista per entrambi gli occhi: efficace,

visione binoculare: efficace,

riconoscimento di segnali cromatici: il test si basa sul riconoscimento di singoli colori e non sulle differenze relative,

sensibilità al contrasto: buona,

assenza di malattie progressive dell’occhio,

gli impianti oculari, le cheratotomie e le cheratectomie sono ammesse esclusivamente a condizione che siano verificate annualmente o in base a una periodicità stabilita dal medico,

resistenza all’abbagliamento,

non sono ammesse lenti a contatto colorate né lenti fotocromatiche. Sono ammesse le lenti con filtro UV.

1.3.

Requisiti in materia di udito e di conversazione Udito sufficiente confermato da un audiogramma, vale a dire:

udito sufficiente per tenere una conversazione telefonica ed essere in grado di udire i segnali d’allarme e i messaggi radio.

I valori che seguono devono essere considerati orientativi:

il deficit uditivo non deve essere superiore a 40 dB a 500 e 1000 Hz,

il deficit uditivo non deve essere superiore a 45 dB a 2000 Hz per l’orecchio peggiore,

nessuna anomalia del sistema vestibolare,

nessun disturbo cronico del linguaggio (vista la necessità di scambiare messaggi in modo forte e chiaro),

l’utilizzo di apparecchi acustici è ammesso in casi speciali.

1.4.

Gravidanza In caso di scarsa tolleranza o di patologie, la gravidanza deve essere considerata causa di esclusione provvisoria per i macchinisti. Devono essere applicate le disposizioni di legge per la tutela delle macchiniste in gravidanza.

2. CONTENUTO MINIMO DELL’ESAME PRIMA DELL’ENTRATA IN SERVIZIO

2.1.

Esami medici:

visita medica generale,

esame delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),

analisi del sangue o delle urine, tra l’altro per la ricerca del diabete mellito qualora siano necessarie per giudicare l’idoneità fisica del candidato,

elettrocardiogramma a riposo,

ricerca di sostanze psicotrope, quali droghe illecite o farmaci psicotropi, e di alcolemia eccessiva, che mettono in questione l’idoneità per il lavoro da svolgere,

cognitivi: attenzione e concentrazione, memoria, capacità di percezione, ragionamento,

comunicazione,

psicomotori: velocità di reazione, coordinamento gestuale.

2.2.

Esami psicologici per l’esercizio della professione Gli esami psicologici per l’esercizio della professione sono finalizzati ad aiutare nell’assunzione e nella gestione del personale. Nel determinare il contenuto della valutazione psicologica, l’esame deve accertare che l’aspirante macchinista non abbia deficit psicologici individuati ai fini dell’esercizio della professione, specie a livello di attitudini operative o fattori importanti della personalità, che potrebbero interferire con lo svolgimento sicuro dei suoi compiti.

3. VISITE PERIODICHE DOPO L’ENTRATA IN SERVIZIO

3.1.

Frequenza I controlli medici (idoneità fisica) sono effettuati almeno ogni tre anni fino all’età di 55 anni e, successivamente ogni anno. Oltre a tale periodicità, il medico accreditato o riconosciuto a norma dell’articolo 20 deve procedere a controlli più ravvicinati ove ciò sia richiesto dallo stato di salute dell’agente. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, viene effettuata una visita medica appropriata qualora vi sia motivo di dubitare che il titolare della licenza o del certificato armonizzato continui a soddisfare i requisiti di salute di cui all’allegato II, punto 1. L’idoneità fisica è verificata regolarmente e dopo ogni incidente di lavoro nonché in caso di interruzione dell’attività lavorativa a seguito di incidenti in cui siano state coinvolte persone. Il medico accreditato o riconosciuto a norma dell’articolo 20 può decidere di effettuare un’appropriata visita medica complementare, in particolare dopo un’assenza dal lavoro dovuta a malattia protrattasi almeno per trenta giorni. Il datore di lavoro deve chiedere al medico accreditato o riconosciuto a norma dell’articolo 20 di verificare l’idoneità fisica del macchinista qualora sia stato costretto a sospenderlo dal servizio per motivi di sicurezza.

3.2.

Contenuto minimo della visita medica periodica dopo l’entrata in servizio Se in occasione dell’esame effettuato prima dell’entrata in servizio il macchinista rispetta i criteri prescritti, le visite periodiche devono prevedere, come minimo:

una visita medica generale,

un controllo delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),

analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre malattie, come prescritto in seguito all’esame clinico,

ricerca di sostanze in base alle indicazioni dello stato clinico.

Per i macchinisti che hanno compiuto 40 anni di età è prescritto anche l’ECG a riposo.