Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Testo vigente
ALLEGATO VI
ALLEGATO VI Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, e ozono
A. Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono
1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma EN 14212:2012 «Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence».
2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma EN 14211:2012 «Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence».
3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo
Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è descritto nel punto A.4. del presente allegato. Il metodo di riferimento per la misurazione del piombo è descritto nella norma EN 14902:2005 «Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter».
4. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma EN12341:2014 «Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter».
5. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma EN12341:2014 «Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter».
6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene
Il metodo di riferimento per la misurazione del benzene è descritto nella norma EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3, «Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene concentrations».
7. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio
Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma EN 14626:2012 «Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy».
8. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono
Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma EN 14625:2012 «Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry».
B. Dimostrazione dell’equivalenza
1.
Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo di campionamento e misurazione a condizione che riescano a dimostrare che esso dà risultati equivalenti a quelli dei metodi di cui al punto A o, nel caso del particolato, qualsiasi altro metodo per il quale gli Stati membri interessati riescano a dimostrare che presenta un rapporto coerente con il metodo di riferimento prescritto. In tal caso, i risultati ottenuti con il metodo utilizzato devono essere rettificati con un fattore di correzione per ottenere risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il metodo di riferimento.
2.
La Commissione può chiedere agli Stati membri di preparare e presentarle un rapporto per dimostrare l’equivalenza a norma del paragrafo 1.
3.
Nel valutare l’accettabilità del rapporto di cui al paragrafo 2, la Commissione fa riferimento ai suoi orientamenti sulla dimostrazione dell’equivalenza (non ancora pubblicati). Se gli Stati membri hanno applicato fattori di correzione provvisori per ottenere un’approssimazione dell’equivalenza, questi ultimi devono essere confermati e/o modificati con riferimento agli orientamenti della Commissione.
4.
Gli Stati membri garantiscono che, ove opportuno, la correzione sia anche applicata retroattivamente ai dati sulle misurazioni ricavati in passato per ottenere una migliore comparazione dei dati.
C. Standardizzazione
Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.
E. Riconoscimento reciproco dei dati
Per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti prestazionali dei metodi di riferimento elencati al punto A del presente allegato, le autorità competenti e gli organismi designati ai sensi dell'articolo 3 accettano i rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, a condizione che i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura. I rapporti di prova dettagliati e tutti i risultati dei test devono essere messi a disposizione di altre autorità competenti o dei loro organismi designati. I rapporti di prova devono dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti prestazionali anche laddove alcune condizioni ambientali e sito-specifiche di uno Stato membro siano diverse dalle condizioni per cui l'apparecchiatura è stata già testata e omologata in un altro Stato membro.