Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile (articolo 15, paragrafo 6)
Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo di cui al presente allegato deve essere applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione deve identificare gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, che devono essere specificati nella misura di esecuzione. Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 15, la Commissione deve identificare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.
Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti
1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi devono essere identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:
a) selezione e impiego di materie prime;
b) fabbricazione;
c) condizionamento, trasporto e distribuzione;
d) installazione e manutenzione;
e) uso; e
f) fine vita, nel senso di prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.
1.2. Per ciascuno stadio devono essere valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:
a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l’acqua dolce;
b) emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;
d) generazione prevista di rifiuti; e
e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.
1.3. In particolare, devono essere opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali di cui al punto 1.2:
a) peso e volume del prodotto;
b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;
c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell’intero ciclo di vita;
d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose1, e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi2 o la direttiva 2002/95/CE;
e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;
f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l’individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;
g) incorporazione dei componenti utilizzati;
h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;
i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;
j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;
k) emissioni nell’aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell’ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali3;
l) emissioni nell’acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti); e
m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l’uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).
Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni
Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:
a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;
b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;
c) informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti; e
d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni devono tenere conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.
Parte 3. Specifiche per il fabbricante
1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti devono effettuare una valutazione del modello di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria. Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti devono elaborare il profilo ecologico del prodotto, che deve essere incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all’ambiente e sui suoi input/output durante l’intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.
2. Il fabbricante si deve avvalere di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri. I parametri devono essere individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura. La scelta di una specifica soluzione progettuale deve permettere un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.