Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile (articolo 15, paragrafo 6)
Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all’uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l’uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato). In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all’articolo 15, la Commissione deve individuare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell’allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato di seguito.
1. Un’analisi tecnica, ambientale ed economica deve selezionare sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori. L’analisi tecnica, economica ed ambientale deve individuare, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori. La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell’analisi nonché al momento di fissare criteri. Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, devono essere adottate misure concrete nell’intento di minimizzare l’impatto ambientale del prodotto. Con riguardo al consumo di energia durante l’uso, il livello di rendimento energetico o di consumo deve essere fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l’utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse, quali acqua o detergenti. Un’analisi di sensibilità per i pertinenti fattori, quali il prezzo dell’energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, deve essere condotta per verificare l’esistenza di variazioni significative e l’affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza. Una metodologia simile può essere applicata ad altre risorse quali l’acqua.
2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell’ambito di altre attività comunitarie. Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell’Unione europea.
3. La data di entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.