Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO IV
ALLEGATO IV
Controllo interno della progettazione (articolo 8, paragrafo 2)
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La documentazione deve contenere in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto e dell’uso cui è destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
e) un elenco delle norme appropriate di cui all’articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all’articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2; e
g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.