Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO VII
ALLEGATO VII
Contenuto delle misure di esecuzione (articolo 15, paragrafo 8)
La misura di esecuzione deve specificare, in particolare:
1) la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto in questione;
2) le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:
a) nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell’allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell’allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati;
b) nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;
3) i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;
4) le prescrizioni circa l’installazione del prodotto allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto;
5) le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, devono essere usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
6) i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE:
a) nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;
b) se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;
se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;
7) le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti alla misura di esecuzione;
8) la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;
9) la data della valutazione e dell’eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.