Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
1. Funzioni minime di gestione degli investimenti che un GEFIA svolge nella gestione di un FIA:
a) gestione del portafoglio;
b) gestione del rischio.
2. Altre funzioni supplementari che un GEFIA può svolgere durante la gestione collettiva di un FIA:
a) amministrazione:
i) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
ii) servizio di informazione per i clienti;
iii) valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali;
iv) verifica dell’osservanza della normativa applicabile;
v) tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni;
vi) distribuzione dei proventi;
vii) emissione e rimborso delle quote/azioni;
viii) regolamento dei contratti,compreso l’invio dei certificati;
ix) tenuta delle registrazioni contabili;
b) commercializzazione;
c) attività collegate agli attivi dei FIA, segnatamente i servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari del GEFIA, la gestione delle strutture, attività di amministrazione dei beni immobili, consulenze a imprese sulla struttura del capitale, la strategia industriale e le questioni collegate, consulenze e servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese nonché altri servizi collegati alla gestione del FIA e alle società e altre attività in cui ha investito.
d) Concessione di prestiti per conto del FIA;
e) Servizi per le società veicolo di cartolarizzazione.