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Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

  1. 1. Funzioni minime di gestione degli investimenti che un GEFIA svolge nella gestione di un FIA:

    1. a) gestione del portafoglio;

    2. b) gestione del rischio.

  2. 2. Altre funzioni supplementari che un GEFIA può svolgere durante la gestione collettiva di un FIA:

    1. a) amministrazione:

      1. i) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;

      2. ii) servizio di informazione per i clienti;

      3. iii) valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali;

      4. iv) verifica dell’osservanza della normativa applicabile;

      5. v) tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni;

      6. vi) distribuzione dei proventi;

      7. vii) emissione e rimborso delle quote/azioni;

      8. viii) regolamento dei contratti,compreso l’invio dei certificati;

      9. ix) tenuta delle registrazioni contabili;

    2. b) commercializzazione;

    3. c) attività collegate agli attivi dei FIA, segnatamente i servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari del GEFIA, la gestione delle strutture, attività di amministrazione dei beni immobili, consulenze a imprese sulla struttura del capitale, la strategia industriale e le questioni collegate, consulenze e servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese nonché altri servizi collegati alla gestione del FIA e alle società e altre attività in cui ha investito.

    4. d) Concessione di prestiti per conto del FIA;

    5. e) Servizi per le società veicolo di cartolarizzazione.