Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO V
ALLEGATO V STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEI GEFIA CHE GESTISCONO FIA DI TIPO APERTO
1. Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi: per sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi si intende il divieto temporaneo di sottoscrivere, riacquistare e rimborsare le quote o le azioni del fondo.
2. Restrizioni al rimborso (gates): per restrizione al rimborso si intende una restrizione temporanea e parziale del diritto dei detentori di quote o degli azionisti di ottenere il rimborso delle loro quote o azioni, in modo che gli investitori possono ottenere il rimborso solo di una determinata parte delle loro quote o azioni.
3. Proroga dei termini di preavviso: per proroga dei termini di preavviso si intende l’estensione del termine di preavviso che i detentori di quote o gli azionisti devono concedere ai gestori di fondi, oltre un periodo minimo adeguato al fondo, quando chiedono il rimborso delle loro quote o azioni.
4. Commissioni di rimborso: per commissione di rimborso si intende una commissione, entro un intervallo predeterminato che tiene conto del costo della liquidità, che è versata al fondo dai detentori di quote o dagli azionisti al momento del rimborso di quote o azioni, e che garantisce che i detentori di quote o gli azionisti che rimangono nel fondo non siano ingiustamente svantaggiati.
5. Oscillazione dei prezzi: per oscillazione dei prezzi si intende un meccanismo predeterminato mediante il quale il valore patrimoniale netto delle quote o azioni di un fondo di investimento è rettificato applicando un fattore («fattore di oscillazione») che riflette il costo della liquidità.
6. Doppia tariffazione: per doppia tariffazione si intende un meccanismo predeterminato mediante il quale i prezzi di sottoscrizione, di riacquisto e di rimborso delle quote o azioni di un fondo di investimento sono fissati rettificando il valore patrimoniale netto per azione o quota mediante l’applicazione di un fattore che riflette il costo della liquidità.
7. Prelievo antidiluizione: per prelievo antidiluizione si intende una commissione versata al fondo da un detentore di quote o da un azionista al momento della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso delle quote o azioni, che compensa il costo della liquidità sostenuto dal fondo a causa delle dimensioni dell’operazione e che garantisce che gli altri detentori di quote o azionisti non siano ingiustamente svantaggiati.
8. Rimborsi in natura: per rimborso in natura si intende il trasferimento di attività detenute dal fondo, anziché in contanti, per soddisfare le richieste di rimborso dei detentori di quote o degli azionisti.
9. Conti side pocket: per conti side pocket si intende la separazione di talune attività, le cui caratteristiche economiche o giuridiche sono cambiate in modo significativo o sono diventate incerte a causa di circostanze eccezionali, dalle altre attività del fondo.