Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO III
ALLEGATO III
Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1
| Esenzione | Ambito e date di applicazione | |
| 1 | Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): | |
| 1 a) | Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 b) | Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 c) | Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 d) | Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 e) | Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 f) - I | Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 1 f) - II | Per usi speciali: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
| 1 g) | Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20000 ore: 3,5 mg | Scade il 24 agosto 2023 |
| 2 a) | Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada): | |
| 2 a) 1) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 2 a) 2) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg | Scade il 24 agosto 2023 |
| 2 a) 3) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg | Scade il 24 agosto 2023 |
| 2 a) 4) | Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 2 a) 5) | Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25000 h): 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 2 b) | Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada): | |
| 2 b) 1) | Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg | Scade il 13 aprile 2012 |
| 2 b) 2) | Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg | Scade il 13 aprile 2016 |
| 2 b) 3) | Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025. |
| 2 b) 4)-I | Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
| 2 b) 4)-II | Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 2 b) 4)-III | Lampade di emergenza: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 3 | Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada): | |
| 3 a) | Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
| 3 b) | Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm): 5 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
| 3 c) | Lampade lunghe (>1500 mm): 13 mg | Scade il 24 febbraio 2025 |
| 4 a) | Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 4 a)-I | Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l’applicazione richiede che l’intervallo principale dell’emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 b) | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 b)-I | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 4 b)-II | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 4 b)-III | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 4 c) | Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica): | |
| 4 c)-I | P ≤ 155 W: 20 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 c)-II | 155 W < P ≤ 405 W: 25 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 c)-III | P > 405 W: 25 mg | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 d) | Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) (HPMV) | Scade il 13 aprile 2015 |
| 4 e) | Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 f)-I | Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato | Scade il del 24 febbraio 2025 |
| 4 f)-II | Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 f)-III | Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l’illuminazione in orticoltura | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 f)-IV | Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto | Scade il 24 febbraio 2027 |
| 4 g) | Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di mercurio è limitato come segue: a) 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20 °C; b) 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le tutte le altre applicazioni in interni. | Scade il 31 dicembre 2018 |
| 5 a) | Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici | |
| 5 b) | Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso | |
| 6 a) | Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso | Scade il 11 dicembre 2026. |
| 6 a)-I | Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso | Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie. |
| 6 a)-II | Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso | Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie. |
| 6 b) | Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso | Scade il 11 giugno 2027. |
| 6 b)-I | Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo | Scade il 11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11. |
| 6 b)-II | Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso | Scade il 11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11. |
| 6 b)-III | Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo | Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10. |
| 6 c) | Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | Scade il 30 giugno 2027. |
| 7 a) | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 30 giugno 2027. |
| 7 a)-I | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice, o per altri componenti con la matrice nell’assemblaggio dei semiconduttori con correnti stazionarie, transitorie o impulsive pari o superiori a 0,1 A, o con tensione di blocco superiore a 10 V, o dimensioni del bordo della matrice superiori a 0,3 mm × 0,3 mm | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 a)-II | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per le connessioni integrali (vale a dire interne ed esterne) del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: la conduttività termica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a curing/sinterizzazione è > 35 W/(m × K), la conduttività elettrica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a curing/sinterizzazione è > 4,7 MS/m, la temperatura di solidus è superiore a 260 °C | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 a)-III | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di primo livello (connessioni interne o integrali, vale a dire interne ed esterne) per la fabbricazione di componenti, in modo che il successivo montaggio di componenti elettronici su sottounità (ossia moduli, pannelli di sottocircuiti, substrati o saldature punto a punto) con una saldatura di secondo livello non causi la rifusione della saldatura di primo livello. Questa sottovoce esclude le applicazioni di fissaggio della matrice e le sigillature ermetiche | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 a)-IV | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame: 1) in sfere per saldature per il fissaggio di ball-grid-array (BGA) in ceramica, 2) in sovrastampaggi di plastica ad alta temperatura (> 220 °C) | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 a)-V | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) come materiale per la sigillatura ermetica tra: 1) un package o una spina di ceramica e un contenitore metallico, 2) le terminazioni dei componenti e una sottoparte interna | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 a)-VI | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade con riflettore a incandescenza per il riscaldamento a infrarossi, le lampade a scarica ad alta intensità o le lampade da forno | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 a)-VII | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 b) | Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell’ambito delle telecomunicazioni | |
| 7 c)-I | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica | Si applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027. |
| 7 c)-II | Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 c)-III | Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013 |
| 7 c)-IV | Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti | Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11 |
| 7 c)-V | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o in una matrice di vetro che svolge una delle funzioni seguenti: (1) protezione e isolamento elettrico nelle perle di vetro di diodi ad alta tensione e negli strati di vetro dei wafer; (2) sigillatura ermetica tra parti in ceramica, metallo e/o vetro; (3) a fini di legame in una finestra di parametri di processo con una temperatura < 500 °C combinata con una viscosità di 1013,3 dPas («temperatura di transizione vetrosa»); (4) uso come materiale resistivo, ad esempio inchiostri, con una resistività compresa tra 1 ohm/quadrato a 100 megohm/quadrato, esclusi i potenziometri trimmer; (5) uso in superfici di vetro modificate chimicamente per piastre a microcanali (MCP), elettromoltiplicatori a canale unico (CEM) e prodotti in vetro resistivo (RGP). | Si applica a tutte le categorie e scade il 31 dicembre 2027. |
| 7 c)-VI | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nella ceramica che svolge una delle funzioni seguenti: (1) uso in ceramiche piezoelettriche contenenti piombo-zirconato di titanio (PZT); (2) conferimento di un coefficiente di temperatura positivo alle ceramiche. | Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-II, 7 c)-III e 7 c)-IV del presente allegato e alla voce 14 dell’allegato IV) e scade il 31 dicembre 2027. |
| 8 a) | Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pastiglia | Scade il 1o gennaio 2012 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2012 |
| 8 b) | Cadmio e suoi composti in contatti elettrici | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; |
| 8 b)-I | Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in: interruttori automatici; sensori di rilevamento termico; dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici); interruttori a corrente alternata per: un'intensità di 6 A e più e una tensione di 250 V CA e più; oppure un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più; interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz | Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021 |
| 9 | Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante). | Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. |
| 9 a)-I | Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. | Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021. |
| 9 a)-II | Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti; progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici. | Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021. |
| 9 a)-III | Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua. | Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026. |
| 9 b) | Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) | Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; 21 luglio 2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9. |
| 9 b)-I | Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) | Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019. |
| 11 a) | Piombo in sistemi di connettori a pin conformi «C-press». | Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010 |
| 11 b) | Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» | Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013 |
| 12 | Piombo come materiale di rivestimento per l’anello «C-Ring» dei moduli a conduzione termica | Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010 |
| 13 a) | Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche | Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie |
| 13 b) | Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione | Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9 |
| 13 b)-I | Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate | Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; Scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10; |
| 13 b)-II | Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; Escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato | |
| 13 b)-III | Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione | |
| 14 | Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo superiore all’80 % ma inferiore all’85 % in peso | Scaduta il 1o gennaio 2011 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2011 |
| 15 | Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11. |
| 15 a) | Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori | Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021 |
| 16 | Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato | Scade il 1o settembre 2013 |
| 17 | Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia | |
| 18 a) | Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb] | Scaduta il 1o gennaio 2011 |
| 18 b) | Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) | Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. |
| 18 b)-I | Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia | Si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021. |
| 19 | Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps). | Scaduta il 1o giugno 2011 |
| 20 | Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD). | Scaduta il 1o giugno 2011 |
| 21 | Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; |
| 21 a) | Cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE | Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
| 21 b) | Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico | Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
| 21 c) | Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato | Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021 |
| 23 | Piombo nelle finizioni di componenti «fine pitch», esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore | Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010 |
| 24 | Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare | Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11 |
| 25 | Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile | |
| 26 | Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Wood | Scaduta il 1o giugno 2011 |
| 27 | Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL) | Scaduta il 24 settembre 2010 |
| 29 | Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio | Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. |
| 30 | Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A). | |
| 31 | Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell’illuminazione per interni o industriale) | |
| 32 | Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton | Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11 |
| 33 | Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza | |
| 34 | Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet | Applicabile a tutte le categorie, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11 |
| 36 | Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg | Scaduta il 1o luglio 2010 |
| 37 | Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato | Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11 |
| 38 | Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio | |
| 39 a) | Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) | Scade per tutte le categorie il 21 novembre 2025 |
| 39 b) | Cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) per il downshift depositati direttamente su chip semiconduttori LED destinati all’utilizzo nelle applicazioni di visualizzazione e proiezione (< 5 μg Cd per mm2 di superficie del chip LED) con una quantità massima per dispositivo di 1 mg | Scade per tutte le categorie il 31 dicembre 2027 |
| 40 | Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali | Scade il 31 dicembre 2013 |
| 41 | Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) | Applicabile a tutte le categorie, scade il: 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9. |
| 42 | Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale: con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore < 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo. | Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato. Scade il 21 luglio 2024. |
| 43 | Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi: a) il 30 % in peso della gomma per (i) i rivestimenti delle guarnizioni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a). Ai fini del presente punto, per «contatto prolungato con pelle umana» si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno. | Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024. |
| 44 | Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti | Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024. |
| 45 | L’azoturo di piombo, lo stifnato di piombo, il dipicramato di piombo, il minio arancione (tetrossido di piombo), il biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) e il cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale) | Si applica alla categoria 11 e scade il 20 aprile 2026. |
| 46 | Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso «PVC rigido recuperato»), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1 % in peso per il cadmio e l’1,5 % in peso per il piombo. A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano alle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato. | Si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028. |