Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011 relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)
Testo vigente
Art. 11
1. Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l’accisa globale al di sotto dei livelli fissati rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell’articolo 10, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.
2.
Se in uno Stato membro aumenta l’aliquota dell’IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l’accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all’incidenza dell’aumento dell’aliquota dell’IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l’accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell’articolo 10.
Tuttavia, lo Stato membro aumenta l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della riduzione.
Art. 12
1. Il Portogallo può applicare un’aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all’articolo 10 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.
2. In deroga all’articolo 10, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:
a) fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;
b) dal 1o gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;
c) dal 1o gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.
Capo 4. Disposizioni sui tabacchi lavorati a eccezione delle sigarette
Art. 13
I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nell’Unione e importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un’accisa minima fissata all’articolo 14:
a) sigari e sigaretti;
b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
c) altri tabacchi da fumo.
Art. 14
1.
Gli Stati membri applicano un’accisa che può essere:
a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell’Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all’articolo 15, oppure
b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; oppure
c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.
Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l’accisa sia ad valorem o mista.
2.
L’accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:
a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1000 pezzi o per chilogrammo;
b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;
c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2013 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2015 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2018 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.
Dal 1o gennaio 2020 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.
Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.
3. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all’interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l’origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica.
a) per sigari e sigaretti: almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: i) fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese; ii) dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese; iii) dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;
c) per altri tabacchi da fumo: almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.
Capo 5. Determinazione del prezzo massimo di vendita al minuto del tabacco lavorato, raccolta di accise, esenzioni e rimborsi
Art. 15
1.
I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell’Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.
Il primo comma non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell’Unione.
2.
Per agevolare la riscossione dell’accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell’Unione.
Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull’origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.
Art. 16
1. Le modalità di riscossione dell’accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell’accisa. Nel corso della tappa precedente, l’accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l’imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l’imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.
2. Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati dell’Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell’accisa.
Art. 17
Possono essere esentati dall’accisa od ottenere il rimborso dell’accisa già versata, i tabacchi lavorati:
a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;
b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
c) destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;
d) riutilizzati dal produttore.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.
Capo 6. Disposizioni finali
Art. 18
1.
La Commissione pubblica una volta all’anno il valore dell’euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale.
I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l’importo delle accise in vigore al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell’accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell’importo più basso.
Art. 19
1.
Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva.
La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale e delle quote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.
3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio5, un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l’elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.
4. La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.
Art. 20
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 21
Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, modificate dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Art. 22
La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2011.
Art. 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011. Per il Consiglio Il presidente Fazekas S.