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Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO III

ALLEGATO III CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 (CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

  1. a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;

  2. b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

  3. c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;

  4. d) della produzione di rifiuti;

  5. e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

  6. f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;

  7. g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

  1. a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;

  2. b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;

  3. c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

    1. i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

    2. ii) zone costiere e l'ambiente marino;

    3. iii) zone montuose e forestali;

    4. iv) riserve e i parchi naturali;

    5. v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

    6. vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;

    7. vii) zone a forte densità demografica;

    8. viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

  1. a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);

  2. b) della natura dell'impatto;

  3. c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

  4. d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;

  5. e) della probabilità dell'impatto;

  6. f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;

  7. g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;

  8. h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.