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Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che, quando un consumatore comunica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza:

  1. a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

  2. b) trasferire l’eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l’identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del consumatore;

  3. c) chiudere il conto di pagamento detenuto dal consumatore.

2. Fatto salvo l’articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Art. 12 Spese connesse con il servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai propri dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente o il prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all’articolo 45, paragrafi 2, 4 e 6 della direttiva 2007/64/CE.

4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell’articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Art. 13 Perdita finanziaria per i consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall’articolo 10 siano rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.

2. La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti da atti legislativi dell’Unione o nazionali.

3. Gli Stati membri assicurano che la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 sia disciplinata conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

Art. 14 Informazioni sul servizio di trasferimento

1.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

  1. a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 10;

  2. b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;

  3. c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;

  4. d) ogni informazione che al consumatore sia richiesto di fornire; e

  5. e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’articolo 24.

Gli Stati membri possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione anche altre informazioni, comprese, ove applicabile, le informazioni necessarie per individuare a quale sistema di garanzia dei depositi in seno all’Unione appartiene il prestatore di servizi di pagamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione a titolo gratuito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in tutti i locali dei prestatori di servizi di pagamento aperti ai consumatori, sono disponibili in formato elettronico sul loro sito Internet in qualsiasi momento e sono fornite ai consumatori su richiesta.

Capo IV. Accesso al conto di pagamento

Art. 15 Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 21 della Carta in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all’accesso al conto nell’Unione. Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.

Art. 16 Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l’accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da enti creditizi che offrono il conto di pagamento con funzioni unicamente online.

2.

Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore.

Nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, gli Stati membri possono esigere che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso.

Gli Stati membri assicurano che l’esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore.

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base aprano un conto di pagamento con caratteristiche di base o respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore, in entrambi i casi senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa.

4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se l’apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2005/60/CE.

5.

Gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base di respingere la richiesta di tale conto se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nel loro territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione che il conto di pagamento verrà chiuso.

In tali casi, prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, l’ente creditizio può verificare se il consumatore è o non è già titolare di un conto di pagamento presso un ente creditizio situato nello stesso Stato membro, che permetta al consumatore di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1. A tal fine gli enti creditizi possono fare affidamento su un’autocertificazione firmata dal consumatore.

6. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui gli enti creditizi possono essere obbligati a rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base o in cui possono decidere in tal senso. Tali casi devono basarsi su disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a facilitare l’accesso del consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base a titolo gratuito a norma del meccanismo di cui all’articolo 25 oppure ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

7. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui ai paragrafi da 4, 5 e 6, e dopo aver assunto la propria decisione l’ente creditizio informi immediatamente il consumatore del rifiuto e delle ragioni specifiche dello stesso, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o con la direttiva 2005/60/CE. In caso di rifiuto, l’ente creditizio informa il consumatore della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, nonché del diritto del consumatore a contattare la pertinente autorità competente e dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, fornendo le relative informazioni di contatto.

8. Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 4, l’ente creditizio adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.

9. Gli Stati membri assicurano che l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all’acquisto di servizi accessori, o di azioni dell’ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell’ente creditizio.

10. Si considera che gli Stati membri adempiono agli obblighi del capo IV laddove viga un quadro vincolante che ne garantisca la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso onde le persone interessate possano accertare la piena portata dei loro diritti e avvalersene dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.

Art. 17 Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

1.

Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base comprenda i seguenti servizi:

  1. a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

  2. b) servizi che consentano di depositare fondi sul conto di pagamento;

  3. c) servizi che consentano il prelievo di contante dal conto di pagamento all’interno dell’Unione, allo sportello o ai distributori automatici durante o al di fuori degli orari di apertura dell’ente creditizio;

  4. d) possibilità di eseguire le seguenti operazioni di pagamento nell’Unione:

    1. i) addebiti diretti;

    2. ii) operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i pagamenti online;

    3. iii) bonifici, compresi gli ordini permanenti, ove disponibili, presso terminali e sportelli bancari e tramite le funzioni di banca online dell’ente creditizio.

I servizi di cui alle lettere da a) a d) del primo comma sono offerti dagli enti creditizi nella misura in cui essi già li offrano ai consumatori titolari di conti di pagamento diversi dai conti di pagamento con caratteristiche di base.

2. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per gli enti creditizi situati nel loro territorio di fornire con il conto di pagamento con caratteristiche di base servizi ulteriori, considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi stabiliti nel loro territorio offrano conti di pagamento con caratteristiche di base almeno nella valuta nazionale dello Stato membro interessato.

4. Gli Stati membri garantiscono che un conto di pagamento con caratteristiche di base consenta ai consumatori di eseguire un numero illimitato di operazioni in relazione ai servizi di cui al paragrafo 1.

5. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), punto ii), del presente articolo, ad eccezione delle operazioni di pagamento mediante carta di credito, gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi non addebitino alcuna spesa al di fuori delle eventuali spese ragionevoli di cui all’articolo 18, indipendentemente dal numero di operazioni eseguite sul conto di pagamento.

6. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente articolo, al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, limitatamente alle operazioni di pagamento mediante carta di credito, e per quelli di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iii), del presente articolo, gli Stati membri possono determinare un numero minimo di operazioni per le quali gli enti creditizi possono eventualmente addebitare solo le spese ragionevoli cui all’articolo 18. Gli Stati membri garantiscono che il numero minimo di operazioni sia sufficiente a coprire l’uso personale del consumatore, tenendo conto dell’attuale comportamento dei consumatori e delle prassi commerciali comuni. Le spese addebitate per le operazioni eccedenti il numero minimo di operazioni non sono in nessun caso superiori alle spese addebitate ai sensi della normale politica tariffaria dell’ente creditizio.

7. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base presso i locali dell’ente creditizio e/o, ove disponibili, tramite le funzioni online.

8. Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di fornire ai consumatori, dietro loro richiesta, una concessione di scoperto in relazione a un conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri possono stabilire un importo e una durata massimi di tale scoperto. L’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall’acquisto di tali servizi di credito né subordinato a tale acquisto.

Art. 18 Spese connesse

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 17 siano offerti dagli enti creditizi a titolo gratuito o per una spesa ragionevole.

2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli.

3. Gli Stati membri assicurano che le spese ragionevoli di cui ai paragrafi 1 e 2 siano determinate tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

  1. a) i livelli di reddito nazionali;

  2. b) le spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato per i servizi forniti sui conti di pagamento.

4. Fatto salvo il diritto di cui all’articolo 16, paragrafo 2 e l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono richiedere agli enti creditizi di applicare diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, consentendo in particolare condizioni più vantaggiose per i consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario. In tali casi, gli Stati membri assicurano che i consumatori ricevano orientamento, nonché informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.

Art. 19 Contratti quadro e recesso

1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

2. L’ente creditizio può recedere dal contratto quadro soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto di pagamento per fini illeciti;

  2. b) non è stata effettuata alcuna operazione sul conto di pagamento per più di 24 mesi consecutivi;

  3. c) il consumatore ha fornito informazioni errate per ottenere l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, nel caso in cui, ove avesse fornito informazioni esatte, non avrebbe avuto tale diritto;

  4. d) il consumatore non è più legalmente soggiornante nell’Unione;

  5. e) il consumatore ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento, che gli consente di utilizzare i servizi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

3. Gli Stati membri possono individuare ulteriori casi limitati e specifici in cui l’ente creditizio può recedere dal contratto quadro relativo ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tali casi devono basarsi sulle disposizioni del diritto nazionale applicabile nel loro territorio ed essere diretti a evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

4. Gli Stati membri assicurano che quando l’ente creditizio recede dal contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base per uno o più dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), e al paragrafo 3, comunichi al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Quando l’ente creditizio recede dal contratto conformemente al paragrafo 2, lettera a) o c), la risoluzione del contratto ha effetto immediato.

5. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato dell’eventuale procedura per presentare reclamo contro il recesso, e del suo diritto di consumatore a contattare l’autorità competente nonché l’organismo designato per la risoluzione alternativa delle controversie, e delle rispettive informazioni di contatto.

Art. 20 Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate misure adeguate per informare l’opinione pubblica sull’esistenza del conto di pagamento con caratteristiche di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, delle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base e delle modalità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri garantiscono che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, in movimento e sprovvisti di un conto bancario.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi mettano a disposizione dei consumatori gratuitamente informazioni ed assistenza accessibili relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d’uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che le informazioni indichino chiaramente che l’acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Capo V. Autorità competenti e risoluzione alternativa delle controversie

Art. 21 Autorità competenti

1.

Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti incaricate di garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di intervento nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.

Le autorità competenti sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non sono prestatori di servizi di pagamento, ad eccezione delle banche centrali nazionali.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, e i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sintetica o aggregata, fermi restando i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate come competenti per garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente:

  1. a) autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

  2. b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l’ABE, come richiesto dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ABE le autorità competenti e ogni eventuale modifica al riguardo. La prima notifica è effettuata appena possibile e comunque entro il 18 settembre 2016.

5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

  1. a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o

  2. b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche proponendo impugnazione qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

6. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono a che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle rispettive funzioni.

7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito Internet.

Art. 22 Obbligo di collaborazione

1.

Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, ogni Stato membro designa un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’assistenza prevista al paragrafo 1.

3.

Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro consenso.

L’autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma può trasmettere le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.

4.

Un’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un’indagine o in un’attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:

  1. a) l’indagine, l’ispezione, l’attività di vigilanza o lo scambio di informazioni possa arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

  2. b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;

  3. c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa l’autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.

Art. 23 Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’ABE la situazione in cui una richiesta di collaborazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e possono chiedere l’assistenza dell’ABE ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’ABE.

Art. 24 Risoluzione alternativa delle controversie

Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie ed efficienti per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure alternative di risoluzione delle controversie e gli organismi che le offrono soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE.

Art. 25 Meccanismo in caso di rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento per il quale sono addebitate spese

Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico per assicurare che i consumatori che non hanno un conto di pagamento nel loro territorio e ai quali è stato negato l’accesso a un conto di pagamento per il quale gli enti creditizi addebitano delle spese, abbiano un effettivo accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, a titolo gratuito.

Capo VI. Sanzioni

Art. 26 Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni relative alle violazioni della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire che esse siano applicate. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Capo VII. Disposizioni finali

Art. 27 Valutazione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro il 18 settembre 2018 e successivamente ogni due anni:

  1. a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 4, 5 e 6;

  2. b) il rispetto da parte degli Stati membri dell’obbligo di assicurare l’esistenza di siti Internet di confronto ai sensi dell’articolo 7;

  3. c) il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento che sono state respinte;

  4. d) il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte.

2. La Commissione prepara una relazione, per la prima volta entro il 18 settembre 2018, e successivamente ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Art. 28 Revisione

1.

Entro il 18 settembre 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Tale relazione include:

  1. a) l’elenco di tutte le procedure di infrazione avviate dalla Commissione in relazione alla presente direttiva;

  2. b) una valutazione dei livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;

  3. c) una valutazione della fattibilità dell’elaborazione di un quadro per garantire il reindirizzamento automatico dei pagamenti da un conto di pagamento all’altro all’interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono reindirizzati;

  4. d) una valutazione della fattibilità dell’estensione del servizio di trasferimento di cui all’articolo 10 ai casi in cui i prestatori di servizi di pagamento ricevente e trasferente sono situati in diversi Stati membri nonché della fattibilità dell’apertura di un conto transfrontaliero ai sensi dell’articolo 11;

  5. e) una valutazione del numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento successivamente al recepimento della presente direttiva in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27;

  6. f) una valutazione dei costi e dei benefici dell’attuazione di una portabilità piena a livello di Unione del numero del conto di pagamento;

  7. g) una valutazione del numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base;

  8. h) una valutazione del numero e, laddove siano disponibili informazioni rese anonime, delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base successivamente al recepimento della presente direttiva;

  9. i) una valutazione delle spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base a livello di Stati membri;

  10. j) una valutazione dell’efficacia delle misure esistenti e della necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l’inclusione finanziaria e di assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all’indebitamento eccessivo;

  11. k) esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l’esclusione dei consumatori dall’accesso ai servizi di pagamento.

2. La relazione valuta, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, se modificare e aggiornare l’elenco dei servizi compresi nel il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell’evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.

3. La relazione valuta anche se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti Internet di confronto e alle offerte a pacchetto e in particolare se sia necessario un accreditamento dei siti di confronto.

Art. 29 Recepimento

1. Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

2.

Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal il 18 settembre 2016.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

  1. a) l’articolo 3 si applica a decorrere dal il 17 settembre 2014;

  2. b) gli Stati membri applicano le misure necessarie per il rispetto dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato cui all’articolo 3, paragrafo 4;

  3. c) gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4;

  4. d) gli Stati membri in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

3. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 31 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente S. Gozi