Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
Testo vigente
Art. 11 Trasferimento dei dati a paesi terzi
1. Uno Stato membro può trasferire a un paese terzo i dati PNR nonché i risultati del trattamento di tali dati che sono conservati dall'UIP conformemente all'articolo 12 soltanto caso per caso e se:
a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI;
b) il trasferimento è necessario per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva;
c) il paese terzo accetta di trasferire i dati a un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è strettamente necessario per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita di tale Stato membro; e
d) sono rispettate le stesse condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2.
Nonostante l'articolo 13, paragrafo 2, della decisione 2008/977/GAI, i trasferimenti di dati PNR senza consenso preliminare dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti i dati sono autorizzati in circostanze eccezionali soltanto se:
a) tali trasferimenti sono indispensabili per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi in uno Stato membro o un paese terzo; e
b) il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile.
L'autorità responsabile di dare il consenso è informata senza indugio e il trasferimento è debitamente registrato e soggetto a verifica a posteriori.
3. Gli Stati membri trasferiscono i dati PNR alle autorità competenti di paesi terzi soltanto a condizioni conformi alla presente direttiva e soltanto previo accertamento che l'uso che intendono farne i destinatari è conforme alle condizioni e garanzie previste dalla presente direttiva.
4. Il responsabile della protezione dei dati dell'UIP dello Stato membro che ha trasferito i dati PNR è informato ogni volta che uno Stato membro trasferisce dati PNR a norma del presente articolo.
Art. 12 Periodo di conservazione dei dati e anonimato
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'UIP siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di cinque anni dal trasferimento all'UIP dello Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo.
2. Allo scadere del periodo di sei mesi dal trasferimento dei dati PNR di cui al paragrafo 1, tutti i dati PNR sono resi anonimi mediante mascheratura dei seguenti elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui i dati PNR si riferiscono:
a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;
b) l'indirizzo e gli estremi;
c) informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nella misura in cui contenga informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o altre persone;
d) informazioni sui viaggiatori abituali («Frequent flyer»);
e) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; e
f) i dati API eventualmente raccolti.
3. Allo scadere del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 2, la comunicazione dei dati PNR integrali è consentita solo se:
a) è ragionevolmente ritenuta necessaria ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b); e
b) è approvata da:
i) un'autorità giudiziaria; o
ii) un'altra autorità nazionale competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione, fatti salvi l'informazione e l'esame a posteriori del responsabile della protezione dei dati dell'UIP.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati in via definitiva allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di un caso specifico a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale dei reati di terrorismo o reati gravi, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dal diritto nazionale.
5. I risultati del trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sono conservati presso l'UIP soltanto per il tempo necessario a informare di un riscontro positivo le autorità competenti e, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, a informare di un riscontro positivo le UIP degli altri Stati membri. Il risultato di un trattamento automatizzato, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 5, può comunque essere memorizzato in modo da evitare futuri «falsi» riscontri positivi fino a che i dati di riferimento non sono cancellati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 13 Protezione dei dati personali
1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di protezione dei dati personali, dei diritti di accesso, di rettifica, cancellazione e limitazione, così come dei diritti a compensazione e di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto dell'Unione e nazionale e in attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI. Si applicano pertanto le disposizioni di tali articoli.
2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma della presente direttiva.
3. La presente direttiva fa salva l'applicabilità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 al trattamento di dati personali da parte dei vettori aerei, in particolare i loro obblighi relativi all'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali.
4. Gli Stati membri vietano il trattamento dei dati PNR che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l'orientamento sessuali dell'interessato. Qualora l'UIP riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.
5.
Gli Stati membri provvedono affinché l'UIP conservi la documentazione relativa a tutti i sistemi e tutte le procedure di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale documentazione comprende almeno:
a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del personale dell'UIP incaricati del trattamento dei dati PNR e i diversi livelli di autorizzazione d'accesso;
b) le richieste delle autorità competenti e delle UIP di altri Stati membri;
c) tutte le richieste e i trasferimenti di dati PNR verso un paese terzo.
Su richiesta, l'UIP mette a disposizione dell'autorità nazionale di controllo tutta la documentazione disponibile.
6.
Gli Stati membri provvedono affinché l'UIP tenga registri almeno delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta, consultazione, comunicazione e cancellazione. I registri delle consultazioni e comunicazioni indicano, in particolare, la finalità, la data e l'ora dell'operazione e, nella misura del possibile, l'identità della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonché l'identità dei destinatari di tali dati. I registri sono usati esclusivamente a fini di verifica, di autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o di audit. Su richiesta, l'UIP mette i registri a disposizione dell'autorità nazionale di controllo.
Tali registri sono conservati per un periodo di cinque anni.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l'UIP metta in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello elevato di sicurezza che sia appropriato ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, quando una violazione di dati personali è suscettibile di determinare un rischio elevato per la protezione dei dati personali o di incidere negativamente sulla vita privata dell'interessato, l'UIP comunichi la violazione all'interessato e all'autorità nazionale di controllo senza ingiustificato ritardo.
Art. 14 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
In particolare, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati, come previsto dall'articolo 8, o non li trasmettono nel formato richiesto.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Art. 15 Autorità nazionale di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia incaricata di fornire consulenza e di esercitare la sorveglianza, nel suo territorio, riguardo all'applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva. Si applica l'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI.
2. Tali autorità nazionali di controllo svolgono le attività di cui al paragrafo 1, così da tutelare i diritti fondamentali in relazione al trattamento dei dati personali.
3. Ciascuna autorità nazionale di controllo:
a) tratta i reclami presentati dagli interessati, svolge le relative indagini e informa gli interessati, entro un termine ragionevole, dello stato e dell'esito del reclamo;
b) verifica la liceità del trattamento dei dati, svolge indagini, ispezioni e audit conformemente al diritto nazionale, di propria iniziativa o a seguito di un reclamo di cui alla lettera a).
4. Ciascuna autorità nazionale di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate conformemente alla presente direttiva.
Capo III. Misure di esecuzione
Art. 16 Protocolli comuni e formati di dati supportati
1. Tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle UIP ai fini della presente direttiva sono effettuati con un mezzo elettronico che offra sufficienti garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche e alle misure organizzative relative ai trattamenti da effettuare. In caso di guasto tecnico, i dati PNR possono essere trasferiti con altro mezzo appropriato, purché sia mantenuto lo stesso livello di sicurezza e sia pienamente rispettato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.
2. Un anno dopo la data di prima adozione da parte della Commissione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati a norma del paragrafo 3, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle UIP ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri conformi a tali protocolli comuni. Tali protocolli sono identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati PNR durante il trasferimento. I dati PNR sono trasferiti in un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'UIP il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.
3. La Commissione stabilisce l'elenco dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati e, se necessario, lo adegua mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Il paragrafo 1 si applica, finché non sono disponibili i protocolli comuni e i formati di dati supportati di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Entro un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro provvede affinché siano adottate le necessarie misure tecniche per poter usare tali protocolli comuni e i formati di dati.
Art. 17 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Nel caso in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Capo IV. Disposizioni finali
Art. 18 Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro entro il 25 maggio 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 19 Riesame
1. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, tra cui le statistiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi della presente direttiva e sottopone e inoltra una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro entro il 25 maggio 2020.
2. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione presta particolare attenzione:
a) al rispetto del livello applicabile di protezione dei dati personali;
b) alla necessità e alla proporzionalità della raccolta e del trattamento dei dati PNR per ciascuna delle finalità di cui alla presente direttiva;
c) alla durata del periodo di conservazione dei dati;
d) all'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri; e
e) alla qualità delle valutazioni anche con riferimento alle statistiche elaborate a norma dell'articolo 20.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì un riesame della necessità, della proporzionalità e dell'efficacia dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, della raccolta obbligatoria e del trasferimento dei dati PNR riguardanti tutti i voli intra-UE o i voli intra-UE selezionati. La Commissione prende in considerazione l'esperienza maturata dagli Stati membri, in particolare da quelli che attuano questa direttiva ai voli intra-UE a norma dell'articolo 2. La relazione esamina anche la necessità di inserire operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli, nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
4. Se del caso, alla luce del riesame condotto a norma del presente articolo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare la presente direttiva.
Art. 20 Statistiche
1. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle PIU. Tali statistiche non contengono dati personali.
2. Le statistiche indicano quanto meno:
a) il numero totale di passeggeri i cui dati PNR sono stati raccolti e scambiati;
b) il numero di passeggeri identificati a fini di ulteriore esame.
Art. 21 Relazione con altri strumenti
1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore il entro il 24 maggio 2016, purché siano compatibili con quest'ultima.
2. La presente direttiva fa salva l'applicabilità della direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da parte dei vettori aerei.
3. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni degli Stati membri o dell'Unione derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con paesi terzi.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente J.A. Hennis-Plasschaert