Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
CRITERI D'USO DEI METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4
I metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 8 sono conformi almeno ai criteri specificati nei seguenti strumenti, secondo il caso:
| Metodo di riduzione delle emissioni | Criteri d'uso |
| Mix di combustibile per uso marittimo e gas di evaporazione | Decisione 2010/769/UE della Commissione. |
| Sistemi di depurazione dei gas di scarico | Risoluzione MEPC.184(59) adottata il 17 luglio 2009 Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico che fanno uso di prodotti chimici, additivi e dei prodotti chimici creati in loco di cui al punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59) non sono scaricate in mare, ivi inclusi baie, porti ed estuari, a meno che non sia dimostrato dall'operatore della nave che gli scarichi di tali acque di lavaggio non hanno impatti negativi rilevanti e non presentano rischi per la salute umana e per l'ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato è la soda caustica è sufficiente che le acque di lavaggio rispettino i criteri stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59) e che il suo pH non sia superiore a 8,0. |
| Biocarburanti | Uso di biocarburanti quali definiti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che rispettano le pertinenti norme CEN e ISO. Le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo rispettano le norme relative al tenore di zolfo di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 7 della presente direttiva. |