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REGOLAMENTO (CEE) N. 3154/85 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1985 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), in particolare l'arti- colo 12, considerando che le modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/84 (3); che il Consiglio ha definito l'11 giugno 1985 un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che è quindi opportuno adeguare in conformità le modalità d'applicazione apportandovi alcune precisazioni dettate dall'esperienza acquisita; considerando che l'importo compensativo monetario applicabile ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), viene calcolato sui quantitativi indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, relativo alla fissazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 (5), salvo disposizione contraria del regolamento che fissa gli importi compensativi monetari; che occorre tener conto di ciò nell'applicare gli importi compensativi monetari per i prodotti in questione ottenuti in base a regimi di perfezionamento attivo; considerando che i prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 sono i cereali, taluni prodotti lattiero-caseari e lo zucchero; che i prodotti di base effettivamente impiegati possono essere le merci ottenute dalla lavorazione dei prodotti sopra citati, oppurre i prodotti contemplati dai seguenti regolamenti del Consiglio:- (CEE) n. 804/68, del 27 giugno 1968, relativo all'or ganizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (7);-(CEE) n. 1785/81, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (9);-(CEE) n. 2727/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (11); considerando che gli importi compensativi monetari da concedere all'esportazione hanno un effetto equivalente alle restituzioni all'esportazione; che alcune disposizioni del presente regolamento devono conformarsi a quelle del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85 (13); considerando che il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81 (15), istituisce procedure particolari che devono essere rispettate; che il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del regolamento (CEE) n. 798/80; considerando che, in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85, è necessario prevedere norme comuni in materia di applicazione ovvero di rinuncia all'applicazione di dette disposizioni; considerando che gli importi compensativi monetari hanno effetti tecnici equivalenti ai dazi all'importazione o all'esportazione; che, in tali casi, le modalità di applicazione degli importi compensativi monetari devono es- sere per quanto possibile conformi alle norme che regolano le importazioni e le esportazioni; che dette norme sono contenute, in particolar modo, nei seguenti atti comunitari:- regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (1);-regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1977, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/85 (3);-regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione (4);-regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/82 (6);-regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (7) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/80 (8);-regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (9);-regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri stati membri (10);-direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti: 1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, 2.la custodia temporanea di tali merci (11), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia; -direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (12), modificato da ultimo dalla direttiva 78/1032/CEE (13);-direttiva 71/235/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche (14), modificata dalla direttiva 76/634/CEE (15);-direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità (16);-direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione (17);-direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (18);-direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (19);-direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (20); considerando che i prodotti di origine comunitaria o in libera pratica che sono importati in uno stato membro per essere trasformati non sono esenti dall'applicazione degli importi compensativi monetari; che occorre esprimerlo in modo esplicito nel testo; considerando che esiste nelle zone di frontiera un rischio di frode maggiore; che le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concedere importi compensativi monetari a condizioni particolari per prevenire irregolarità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DEFINIZIONI

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