REGOLAMENTO (CEE) N. 3309/85 DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1985 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione (3),visto il parere del Parlamento europeo (4),visto il parere del Comitato economico e sociale (5),considerando che l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede l'adozione di norme generali relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 355/79 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (7), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; che occorre prevedere anche norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;considerando che la designazione e la presentazione di un prodotto devono essere intese a fornire al consumatore finale e agli organismi pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio del prodotto stesso informazioni corrette e precise che consentano la valutazione del prodotto in causa; che occorre quindi stabilire norme atte al raggiungimento di tale scopo;considerando che, per quanto concerne la designazione, si deve operare una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione di un vino spumante o di un vino spumante gassificato e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria che entrano in concorrenza sul mercato; GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 21. GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 1