REGOLAMENTO (CEE) N. 491/86 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1986 che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, il Regno di Spagna è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti provenienti dai paesi terzi; che il Consiglio deve stabilire le modalità d'applicazione di tali restrizioni quantitative; considerando che pare opportuno adottare, come criterio per la fissazione delle restrizioni quantitative, o la media delle importazioni in Spagna o una percentuale della produzione spagnola; che, se nessuno di questi due criteri appare soddisfacente, occorre prendere in considerazione il fabbisogno del mercato spagnolo e la necessità di contribuire, nell'interesse generale, all'armonico sviluppo del commercio mondiale; considerando che il Regno di Spagna è autorizzato ad imporre restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi, per quanto riguarda i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; considerando che le restrizioni quantitative non devono risolversi in un trattamento meno favorevole dei prodotti comunitari rispetto ai prodotti dei paesi terzi; considerando che il presente regolamento si applica a tutti i paesi terzi, lasciando nondimeno impregiudicati i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali in virtù dell'articolo 179 dell'atto o le misure transitorie di cui all'articolo 180 del medesimo; che è tuttavia opportuno precisare che i quantitativi oggetto delle restrizioni fissate a norma di detti articoli verranno inclusi in quelli validi per tutti i paesi terzi in virtù del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: