REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3956/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,
considerando che l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia è stato firmato il 27 novembre 1992; che, con decisione del 14 dicembre 1992 il Consiglio ha approvato detto accordo ai fini della sua conclusione da parte della Commissione per conto della Comunità europea dell'energia atomica;
considerando che si deve concludere l'accordo per conto della Comunità europea dell'energia atomica,
ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Si approvano, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione di Russia e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia e la dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 1.
Il testo dell'accordo e della dichiarazione è allegato al presente regolamento (1).
Art. 2
Il presidente della Commissione provvede alla notifica prevista all'articolo XVIII dell'accordo per conto della Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 3
Conformemente all'articolo IV, lettera C dell'accordo, il Consiglio e la Commissione designano un rappresentante ciascuno nel Consiglio di direzione.
Art. 4
Il Centro internazionale di scienza e tecnologia ha statuto di persona giuridica e gode della capacità giuridica più vasta riconosciuta alle persone giuridiche ai sensi delle leggi applicabili nella Comunità, e in particolare può stipulare contratti, acquistare o cedere beni mobili o immobili e comparire in qualità di convenuto.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Jacques DELORS Presidente (1) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.