REGOLAMENTO (CE) N. 3521/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 3380/93
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità1, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3380/933, ha limitato il campo di applicazione delle azioni promozionali previste dal regolamento (CEE) n. 2067/92 alle carni di carcasse classificate negli stati di ingrassamento 2 e 3; che, date le difficoltà di approvvigionamento in animali castrati delle suddette qualità, è necessario ammettere l'utilizzazione di carni corrispondenti allo stato di ingrassamento direttamente superiore per i programmi di azioni promozionali approvati nel 1993;
considerando che, benché questa misura sia già stata oggetto del regolamento (CE) n. 3380/93, per errore tale regolamento non ha limitato la misura ai soli animali castrati; che è quindi necessario correggere tale errore sostituendo il suddetto regolamento con il presente; che, stando così le cose, è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In deroga ai requisiti di qualità previsti all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1318/93, gli Stati membri possono permettere l'utilizzazione di carni di carcasse di animali castrati corrispondenti allo stato di ingrassamento 4L o 4 -, qualora sia dimostrato con soddisfazione della competente autorità che l'approvvigionamento di carni di carcasse classificate negli stati di ingrassamento 2 e 3 non è sufficiente a coprire il fabbisogno per i programmi promozionali approvati per il 1993.
Art. 2
Il regolamento (CE) n. 3380/93 è abrogato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione