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Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie.

2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3. Quando la Commissione chiede mediante decisione ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese di comunicare informazioni, essa indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse. Essa indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 14 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 15. Essa indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome delle imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, di imprese o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Le persone debitamente autorizzate possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. La Commissione trasmette senza ritardo copia di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 3 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o ha sede l'impresa o l'associazione di imprese e all'autorità competente dello Stato membro il cui territorio è interessato. Su specifica richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione trasmette altresì a tale autorità le copie delle semplici domande di informazioni riguardanti una concentrazione notificata.

6. Su richiesta della Commissione i governi e le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento.

7.

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. All'inizio dell'audizione, che può avvenire per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo del colloquio.

Se l'audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione ne informa in anticipo l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se l'autorità competente dello Stato membro interessato lo richiede, i funzionari di tale autorità possono assistere gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate a svolgere l'audizione.

Art. 12

Ispezioni effettuate dalle autorità degli Stati membri

1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere alle ispezioni o le persone da esse autorizzate o nominate esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

Art. 13

Poteri di ispezione della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

  1. a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;

  2. b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

  3. c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

  4. d) apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;

  5. e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 per il caso in cui i libri e gli altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. La Commissione, in tempo utile prima dell'ispezione, ne dà annuncio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 14 e 15, nonché che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli su locali, libri o documenti aziendali, ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

7. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'assistenza prevista dal paragrafo 6, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

8. Quando viene chiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate riguardanti l'oggetto dell'ispezione. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

Art. 14

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa o associazione di imprese interessata ai sensi dell'articolo 5 quando, intenzionalmente o per negligenza:

  1. a) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, dichiarazione, notificazione o integrazione ad una notificazione presentata in conformità dell'articolo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 3;

  2. b) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

  3. c) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;

  4. d) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 13, i libri o altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti o rifiutino di sottoporsi ad un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

  5. e) in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e):

    — forniscano una risposta inesatta o fuorviante,

    — omettano di correggere entro il termine fissato dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un loro dipendente, o

    — non forniscano o si rifiutino di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

  6. f) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa interessata, quale definita all'articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

  1. a) omettano di notificare una concentrazione conformemente all'articolo 4 e all'articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall'articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3,

  2. b) realizzino una concentrazione violando l'articolo 7,

  3. c) realizzino una concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune mediante una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non si conformino alle misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5,

  4. d) non osservino una condizione o un onere imposti mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell'infrazione.

4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 non hanno carattere penale.

Art. 15

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato dall'impresa o associazione di imprese interessata, ai sensi dell'articolo 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

  1. a) fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;

  2. b) sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4;

  3. c) osservare un onere imposto mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma; o

  4. d) conformarsi alle misure imposte da una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5.

2. Quando le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), hanno adempiuto all'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare totale definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Art. 16

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 229 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Art. 17

Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo, per l'indagine o per l'audizione per il quale sono state richieste.

2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Art. 18

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, nonché dagli articoli 14 o 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase del procedimento sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento del procedimento i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, chiedano di essere sentiti, la loro domanda viene accolta.

Art. 19

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento. Questi documenti comprendono gli impegni che le imprese hanno offerto di assumere nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma sull'articolo 6, paragrafo 2, o sull'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

2. La Commissione conduce i procedimenti previsti dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi del procedimento fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 o 15 ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno dei rappresentanti di ciascuno Stato membro deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare della decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate alla concentrazione.

6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere è redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

7. La Commissione comunica il parere del comitato consultivo, insieme alla decisione, ai destinatari della decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Art. 20

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15, ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, unitamente al parere del comitato consultivo.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Art. 21

Applicazione del presente regolamento e competenza

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni quali definite dall'articolo 3, e i regolamenti (CE) n. 1/20038, (CEE) n. 1017/689, (CEE) n. 4056/8610 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio11 non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti.

2. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

3.

Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

4.

Nonostante i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

Sono considerati interessi legittimi ai sensi del primo comma la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che i provvedimenti de cui sopra possano essere presi. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro 25 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

Art. 22

Rinvio alla Commissione

1.

Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

2.

La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

3.

La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

4.

Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata.

Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.

5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Art. 23

Disposizioni d'esecuzione

1. La Commissione è autorizzata a stabilire, secondo la procedura di cui al paragrafo 2:

  1. a) disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di presentazione delle notificazioni e delle richieste di cui all'articolo 4;

  2. b) disposizioni di esecuzione riguardanti i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e degli articoli 7, 9, 10 e 22;

  3. c) la procedura e i termini per la presentazione e l'adempimento degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2;

  4. d) disposizioni di esecuzione riguardanti le audizioni a norma dell'articolo 18.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri.

  1. a) La Commissione sente il comitato consultivo prima di pubblicare progetti di disposizioni di esecuzione e prima di adottare tali disposizioni.

  2. b) La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito deve essere allegato un progetto delle disposizioni di esecuzione. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione.

  3. c) Il comitato consultivo emette un parere sul progetto di disposizioni di esecuzione, eventualmente procedendo a votazione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato.

Art. 24

Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle concentrazioni, quali sono definite all'articolo 3, in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda le concentrazioni nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità un trattamento analogo a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento analoghe per le imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità.

4. Fatto salvo l'articolo 307 del trattato, le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi che incombono alla Comunità o agli Stati membri in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

Art. 25

Abrogazioni

1. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 4064/89 e il regolamento (CE) n. 1310/97 sono abrogati con effetto dal 1o maggio 2004.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

Art. 26

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile dal 1o maggio 2004.

2. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio continua ad applicarsi alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate mediante acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prima della data di applicazione del presente regolamento, fatte salve, in particolare, le disposizioni in materia di applicabilità di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1310/97.

3. Per le concentrazioni alle quali il presente regolamento si applica in virtù di un accordo di adesione, la data di adesione sostituisce la data di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. McCreevy (2) Parere reso il 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 24 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).