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Regolamento (CE) N. 794/2004 Della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Testo vigente

Capo III. Relazioni annuali

Art. 5 Forma e contenuto delle relazioni annuali

1. Fatto salvo ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589, nonché il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell’ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti e sugli aiuti individuali esistenti per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell’allegato III.

2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.

Art. 6 Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali

1.

Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.

2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.

Art. 7 Qualificazione giuridica delle relazioni annuali

La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/1589.

Capo IV. Termini

Art. 8 Calcolo dei termini

1. I termini stabiliti dal regolamento (UE) 2015/1589 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 108 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 ter del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2015/1589, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.

5 bis. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è il ricevimento della richiesta di informazioni.

5 ter. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1589, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la notifica della decisione.

6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

Capo V. Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi

Art. 9 Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3. In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all’anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l’anno successivo.

5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

Art. 10 Pubblicazione

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet.

Art. 11 Metodo di applicazione degli interessi

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Capo V bis. Trattamento delle denunce

Art. 11 bis Ricevibilità delle denunce

1. Chiunque presenti denuncia ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 dimostra di essere interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento.

2. Gli interessati compilano il modulo di cui all'allegato IV e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Su richiesta motivata, la Commissione può dispensare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo.

3. Le denunce sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Capo V ter. Individuazione e tutela delle informazioni riservate

Art. 11 ter Protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate

Chiunque presenti informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 menziona chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro una certa scadenza, questa stessa scadenza vale anche per la versione non riservata.

Capo VI. Disposizioni finali

Art. 12 Riesame

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l’applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore del presente regolamento.

Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004 Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione