Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Testo vigente
ALLEGATO III
ALLEGATO III RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA (Articolo 18, paragrafo 2)
DANIMARCA
ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)
IRLANDA
SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)
CROAZIA
ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)
LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)
UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)
PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)
FINLANDIA
SVEZIA
REGNO UNITO