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Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

Testo vigente

ALLEGATO III

ALLEGATO III RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA (Articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA

ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

IRLANDA

SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

CROAZIA

ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO