diritto.io

Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

Testo vigente

ALLEGATO XI

ALLEGATO XI MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

BULGARIA

L’articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all’assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

REPUBBLICA CECA

Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

DANIMARCA

1.

  1. a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un «lavoro a carattere stagionale» è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

  2. b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1o gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a), sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest’ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

  3. c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b), non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all’interessato in virtù della legislazione sull’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l’importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell’importo base della pensione sociale.

2.

  1. a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento, l’articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

  2. b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.

La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d’occupazione simili per la stessa categoria di persone.

4.

Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l’applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

GERMANIA

1.

Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

2.

Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento, nonché l’articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3.

Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume V, del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume VII, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell’articolo 200, paragrafo 2, della legge sull’assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l’importo delle prestazioni, come se l’assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest’ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.

I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

5.

Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell’articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.

Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell’accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7.

La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8.

Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l’istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall’Estonia si considerano basati sull’importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l’anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull’importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l’anno di riferimento ed il congedo di maternità.

IRLANDA

1.

Fatti salvi l’articolo 21, paragrafo 2 e l’articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l’anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.

2.

Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, se l’interessato si trova in una situazione d’incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l’Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l’interessato sarebbe stato considerato, riguardo all’invalidità successiva all’incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

GRECIA

1.

La legge n. 1469/84 concernente l’affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

2.

Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall’OGA, nella misura in cui esercita un’attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

SPAGNA

1.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile o l’età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all’articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione d’invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un’attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un’attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l’affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l’amministrazione giudiziaria.

2.

  1. a) A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell’assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell’importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d’assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al dettaglio.

  2. b) L’importo della pensione ottenuto è aumentato dell’importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.

I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l’amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

4.

Gli importi supplementari basati sull’età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1o gennaio 1967; ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1o gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1o agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1o aprile 1969.

FRANCIA

2.

Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell’istituzione di un altro Stato membro responsabile dell’assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d’assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d’assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

3.

La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

CIPRO

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l’importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell’anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

  1. a) esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

  2. b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell’ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell’articolo 1, lettera e), del presente regolamento, «regimi speciali per funzionari».

PAESI BASSI

1.

Assicurazione malattia

  1. a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell’applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:

    1. i) persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

    2. ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

  2. b) La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

  3. c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

  4. d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).

  5. e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

  6. f) Ai fini dell’applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

    le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),

    le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),

    le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all’incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),

    le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),

    le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

    le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l’età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell’ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

    le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

  7. h) Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), del presente allegato, che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

  8. g)

2.

Legge sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)]

  1. a) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, Legge sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di detti anni ai periodi d’assicurazione:

    ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

    pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

    ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    In deroga all’articolo 7 dell’AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1o gennaio 1957.

  2. b) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi. In deroga all’articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.

  3. c) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

    ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

    pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

    ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

  4. d) La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

  5. e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

    periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all’assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o

    periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

    I periodi d’assicurazione volontaria maturati nell’ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione della presente disposizione.

  6. f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59o anno d’età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

  7. g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell’AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un’assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all’assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione non decade quando l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet). In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età. Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’AOW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

  8. h) L’autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.

  9. i) Chiunque desideri stipulare un’assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

3.

Legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene nabestaandenwet (ANW)]

  1. a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d’assicurazione maturati prima del 1o ottobre 1959 sono considerati periodi d’assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l’assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d’età:

    ha risieduto nei Paesi Bassi, o

    pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

    ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

  2. b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.

  3. c) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1), lettera b), del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

  4. d) In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 1, dell’AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione summenzionata, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall’assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione decade quando cessa l’assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell’ANW, a meno che l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell’ANW. In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età. Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’ANW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.

Applicazione della legge olandese sull’inabilità al lavoro

  1. a) Se, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d’invalidità olandese, l’importo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:

    1. i) se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del presente regolamento:

      conformemente alle disposizioni della legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o gennaio 2004, o

      conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l’inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1o gennaio 2004;

    2. ii) se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o agosto 2004.

  2. b) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

    dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967,

    dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

    periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull’inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

    periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,

    periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

AUSTRIA

1.

Al fine di acquisire periodi nell’assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d’istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d’istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell’articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell’articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l’interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un’attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all’articolo 227, paragrafo 3, dell’ASVG, all’articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all’articolo 107, paragrafo 9, del BSGV per il riscatto di tali periodi d’istruzione.

2.

Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all’importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3.

Se, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d’assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all’articolo 239 dell’ASVG, all’articolo 123 del GSVG e all’articolo 114 del BSVG.

FINLANDIA

1.

Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell’importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.

Quando si applica l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d’assicurazione pensionistica a titolo di un’attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d’assicurazione in Finlandia.

SVEZIA

1.

Se a un familiare non subordinato viene versata un’indennità per congedo parentale conformemente all’articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all’importo di base o al livello più basso.

2.

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un’indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue: Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un’attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un’attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all’assicurazione superiore al livello minimo.

3.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).

4.

Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell’indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) se l’assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un’attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell’assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

  2. b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell’articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l’assicurato ha percepito un reddito da un’attività lucrativa in Svezia.

5.

  1. a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

  2. b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.

REGNO UNITO

1.

Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

  1. a) i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

  2. b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

    1. i) il coniuge o l’ex coniuge se la richiesta è presentata da:

      una donna coniugata, o

      una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

    2. ii) l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

      un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o

      una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per «pensione di vedova connessa con l’età» s’intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2.

Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3.

Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4.

Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

  1. i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o

  2. ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

5.

  1. 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d’occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell’anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l’interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale.

  2. 2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:

    1. a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell’anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l’interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro;

    2. b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell’anno.

  3. 3) Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l’anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l’interessato è stato soggetto a detta legislazione.