Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
Testo vigente
Capo II. Specie e habitat protetti
Art. 3 Specie protette
Art. 4 Habitat protetti
1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga al primo comma, l’uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all’articolo 18 o all’articolo 19 del presente regolamento.
2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.
3.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE.
5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che:
i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento;
ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione;
iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10 % delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.
Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all’articolo 23;
b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell’allegato III siano ridotte al minimo.
Non si applica tuttavia l’articolo 9, paragrafo 3, punto 1. Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l’esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa. Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato delle praterie di Posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all’elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.
6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo.
Capo III. Zone di pesca protette
Art. 5 Procedura d’informazione per l’istituzione di zone di pesca protette
Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione informazioni utili per l’istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da applicarvi, sia all’interno che all’esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di concentrazione del novellame, delle zone di riproduzione o dell’ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali.
Art. 6 Zone di pesca dell'Unione protette
1. Sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni dall’adozione del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.
2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere a norma del presente articolo.
Art. 7 Zone di pesca nazionali protette
1. Entro due anni dall’adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di pesca protette, rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, all’interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa dell'Unione vigente.
2. Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o modificare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente articolo.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione. Nell’applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la Commissione delle motivazioni di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa l’esigenza di misure speciali.
4. Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all’interno delle acque territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare la misura o proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.
Capo IV. Restrizioni relative agli attrezzi da pesca
Art. 8 Pratiche e attrezzi vietati
Art. 9 Dimensione minima delle maglie
Art. 10 Taglia minima degli ami
Art. 11 Attacco di dispositivi e armamento delle reti da traino
Art. 12 Dimensioni degli attrezzi da pesca
Art. 13 Valori minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi da pesca
1. È vietato l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. In deroga al primo comma, l’uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai crostacei e dai molluschi catturate non superino il 10 % del peso vivo totale della cattura.
2. È vietato l’uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l’uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.
3. È vietato l’uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70 % dell’altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.
4. È vietato l’uso di draghe per la pesca delle spugne all’interno dell’isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.
5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull’ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.
6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità superiore all’isobata di 50 metri.
7. In deroga al paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all’isobata di 50 metri, ma non inferiore all’isobata di 30 metri. I ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70 % dell’altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.
8. In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a 0,3 miglia nautiche.
9. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e alle imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto. Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati e delle loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al 1o gennaio 2000. Tali attività di pesca devono inoltre:
a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all’articolo 23;
b) non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate;
c) essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui all’allegato III, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime;
d) non orientarsi verso i cefalopodi.
Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione alla Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni, la Commissione può adottare misure in virtù dell’articolo 18 o dell’articolo 19, paragrafo 9, del presente regolamento.
10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata una deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedura prevista dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
11. In deroga al paragrafo 2 l’uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:
profondità marina non inferiore all’isobata di 50 metri,
vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino,
nessun impatto significativo sull’ambiente marino,
conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b),
nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità di applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizzati e delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine. Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e garantiscono una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla Commissione ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.
Art. 14 Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza minima dalla costa per l’uso degli attrezzi da pesca
Art. 14 bis Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.
Capo V. Taglie minime degli organismi marini
Art. 15 Taglie minime degli organismi marini
Art. 15 bis Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto
Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 29 bis del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato III del presente regolamento.
Art. 16 Ripopolamento diretto e trapianto
Capo VI. Pesca non commerciale
Art. 17 Pesca sportiva
1. Nell’ambito della pesca sportiva è vietato l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti da imbrocco, tramagli e incastellate. Nell’ambito della pesca sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.
2.
3.
4. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio11 effettuate nell’ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.
5.
6.
Capo VII. Piani di gestione
Art. 18 Piani di gestione a livello dell'Unione
1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:
a) misure di gestione dello sforzo di pesca;
b) misure tecniche specifiche, comprendenti se del caso opportune deroghe temporanee alle norme del presente regolamento laddove tali deroghe siano necessarie allo svolgimento delle attività di pesca e a condizione che il piano di gestione garantisca lo sfruttamento sostenibile delle risorse considerate;
c) l’estensione dell’uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite VMS o di sistemi analoghi per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 m e 15 m;
d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle navi che hanno sottoscritto obblighi nell’ambito del piano di gestione.
I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio5. In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.
2. Gli Stati membri e/o il consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo possono presentare suggerimenti alla Commissione su questioni attinenti alla definizione dei piani di gestione. La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi dal ricevimento.
3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.
Art. 19 Piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali
1. Entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all’interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.
3. Gli Stati membri provvedono a un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.
4. I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente regolamento al fine di:
a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
b) ridurre i rigetti in mare;
c) contenere lo sforzo di pesca.
5. Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori:
a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.
6. I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.
7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione entro il 30 settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 sono notificati alla Commissione sei mesi prima della data prevista di entrata in vigore. La Commissione comunica tali piani agli altri Stati membri.
8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso viene adottato solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
9. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.
Capo VIII. Misure di controllo
Art. 20 Cattura di specie bersaglio
1. Le percentuali di cui all’articolo 9, paragrafi 4 e 6, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi acquatici che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. Nel caso di pescherecci da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici vivi, tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1.