Regolamento del Consiglio (CE) n. 40/2008 del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Testo vigente
Art. 11 Limiti di accesso
Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
Art. 12 Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto
Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca41, allorché i pescherecci comunitari sono ispezionati da ispettori comunitari, ispettori della Commissione e ispettori nazionali.
Art. 13 Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III.
Capo III. Limiti di cattura e condizioni ad essi associate per le navi da pesca dei paesi terzi
Art. 14 Autorizzazione
Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 15 a 18 e da 22 a 28.
Art. 15 Specie vietate
Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
Squalo elefante (Cetorinhus maximus)
Pescecane (Carcharodon carcharias).
Art. 16 Restrizioni geografiche
1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.
3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.
Art. 17 Transito in acque comunitarie
Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
Art. 18 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Art. 19 Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.
Capo IV. Regime delle licenze per le navi comunitarie
Art. 20 Licenze e condizioni associate
1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,
b) navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure
c) navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale.
3. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze, e sono indirizzate alla Commissione dalle autorità degli Stati membri. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.
4. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.
5. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Art. 21 Isole Færøer
Le navi comunitarie titolari di una licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.
Capo V. Regime delle licenze per le navi da pesca dei paesi terzi
Art. 22 Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca
1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.
2. La licenza e il permesso di pesca speciale devono essere tenuti a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2007 possono continuare ad operare dal 1o gennaio 2008 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.
Art. 23 Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale
La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:
a) nome della nave
b) numero di registrazione
c) lettere e cifre esterne di identificazione
d) porto di registrazione
e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore
f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto
g) potenza motrice
h) indicativo di chiamata e frequenza radio
i) metodo di pesca previsto
j) zona di pesca prevista
k) specie che si intendono catturare
l) periodo per il quale è richiesta la licenza.
Art. 24 Numero di licenze
Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.
Art. 25 Annullamento e ritiro
1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dalla data del rilascio.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Art. 26 Mancato rispetto delle norme pertinenti
1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti del presente regolamento.
Art. 27 Obblighi del detentore della licenza
1. Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund42.
2. Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.
Art. 28 Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese
1. Il rilascio di licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
2. Le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.
Capo VI. Disposizioni speciali per le navi della comunità che pescano nel mare mediterraneo
Art. 29 Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce
1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2008 al 14 agosto 2008 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM quali stabilite nella risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2009, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;
b) il nome della nave;
c) il numero di registrazione;
d) le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria43.
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
3. Anteriormente al 1o novembre 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2007.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2009 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2008 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM quali stabilite dalla risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
Art. 30 Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:
a) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»
39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E
39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E
39° 11,16′ N, 18° 35,58′ E
39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E
b) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo»
31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E
31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E
32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E
32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E
c) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene»
33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E
33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E
34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E
34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.
Art. 31 Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie romboidali inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condiviso con i paesi terzi.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono già state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007 e non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.
3. Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:
a) numero di registro della flotta comunitaria e marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione;
b) attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato;
c) periodo di pesca autorizzato.
4. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.