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Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali (Versione codificata)

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Categorie di beni culturali di cui all'articolo 1

A.

1.Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:
— scavi e scoperte terrestri o sottomarini9705 00 00
— siti archeologici9706 00 00
— collezioni archeologiche
2.Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni9705 00 00 9706 00 00
3.Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale9701
4.Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto9701
5.Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia6914 9701
6.Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originaliCapitolo 49 9702 00 00 8442 50 99
7.Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 19703 00 00
8.Fotografie, film e relativi negativi3704 3705 3706 4911 91 80
9.Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00
10.Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione9705 00 00 9706 00 00
11.Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni9706 00 00
12.Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00
13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia9705 00 00
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico9705 00 00
14.Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni9705 00 00 Capitoli 86-89
15.Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14
a) aventi fra 50 e 100 anni:
giocattoli, giochiCapitolo 95
vetrerie7013
articoli di oreficeria7114
mobili e oggetti d'arredamentoCapitolo 94
strumenti ottici, fotografici o cinematograficiCapitolo 90
strumenti musicaliCapitolo 92
orologiCapitolo 91
opere in legnoCapitolo 44
vasellameCapitolo 69
arazzi5805 00 00
tappetiCapitolo 57
carte da parati4814
armiCapitolo 93
b) aventi più di 100 anni9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B.

Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR) Valori:

qualunque ne sia il valore

1 (Reperti archeologici)

2 (Smembramento di monumenti)

9 (Incunaboli e manoscritti)

12 (Archivi)

15000

5 (Mosaici e disegni)

6 (Incisioni)

8 (Fotografie)

11 (Carte geografiche stampate)

30000

4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50000

7 (Arte statuaria)

10 (Libri)

13 (Collezioni)

14 (Mezzi di trasporto)

15 (Altri oggetti)

150000

3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.