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Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II Modello di licenza comunitaria

COMUNITÀ EUROPEA

(a) (Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore) (Prima pagina della licenza) (Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

(b) (Seconda pagina della licenza) (Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,

tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell’accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l’hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo1. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo. In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.