Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus3, e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro4. A fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.
L’instaurazione di una politica comune comporta, fra l’altro, l’adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di passeggeri su strada nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.
Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto, è opportuno che il regolamento non si applichi al percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.
La libera prestazione dei servizi costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti ed esige che l’accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
È opportuno che l’effettuazione di trasporti internazionali di passeggeri con autobus sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai vettori l’obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia certificata conforme della licenza comunitaria, al fine di agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il vettore. Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo. È altresì necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda la veste grafica e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi.
I controlli su strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni, dirette o indirette, fondate sulla nazionalità del trasportatore su strada o sul paese di stabilimento di quest’ultimo o di immatricolazione del veicolo.
Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre prevedere un regime flessibile, a determinate condizioni, per i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali.
Pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari, è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.
D’ora in avanti è opportuno che l’autorizzazione per i servizi regolari sia rilasciata a seguito di una procedura di autorizzazione, a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente. I motivi di rifiuto per il mercato interessato dovrebbero essere i seguenti: il servizio oggetto della domanda rischia di compromettere gravemente l’esistenza di un servizio comparabile gestito in base a uno o più contratti di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate o lo scopo principale del servizio non è il trasporto di passeggeri tra punti situati in Stati membri diversi.
È opportuno assicurare ai vettori non residenti l’accesso ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri su strada, tenendo tuttavia conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio. Allorché sono effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria quale il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada5, e alla legge nazionale in vigore in settori determinati nello Stato membro ospitante.
Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi6, si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio.
Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale a esclusione dei servizi urbani e suburbani, nel rispetto di determinate condizioni, tra cui in particolare l’applicazione della legislazione in vigore nello Stato membro ospitante.
Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.
Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l’efficace esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da consentire l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.
Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi imputabili ai vettori che hanno dato luogo a una sanzione.
Per facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada7.
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire la forma di taluni documenti da utilizzare per l’applicazione del presente regolamento e di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e II del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Al fine di incentivare il turismo e l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, il regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere modificato per consentire ai conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri di rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo di dodici periodi di ventiquattro ore consecutivi qualora svolgano attività di trasporto di passeggeri che generalmente non prevedono lunghi periodi di guida continuativi. Detto rinvio dovrebbe essere consentito unicamente nel rispetto di condizioni molto rigorose che garantiscano la sicurezza stradale e tengano conto delle condizioni di lavoro dei conducenti, tra cui l’obbligo di prendere periodi di riposo settimanale immediatamente prima e dopo il servizio. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione il ricorso a detta deroga. Qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione di fatto che giustifica il ricorso a detta deroga e quest’ultima comporti un deterioramento della sicurezza stradale, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un quadro coerente per il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest’ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro e che sono adatti e destinati, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, nonché agli spostamenti a vuoto di tali veicoli in relazione a tali trasporti. Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull’applicazione del presente regolamento.
2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro in cui hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
3. In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e i suddetti paesi terzi.
4. Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un vettore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «trasporti internazionali»:
a) gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b) gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso Stato membro, mentre l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;
c) gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; o
d) gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
2) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;
3) «servizi regolari specializzati»: i servizi, da chiunque organizzati, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;
4) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;
5) «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:
l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale;
6) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui il vettore opera, che non sia lo Stato membro di stabilimento del vettore;
7) «trasporti di cabotaggio»:
servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o
l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio;
8) «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.
Art. 3 Libera prestazione dei servizi
1. Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all’articolo 1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:
a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali con autobus, conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
b) soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; e
c) soddisfi i requisiti legali in materia di norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità9, dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale10, e dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri11.
2. Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all’articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento a condizione che:
a) sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale; e
b) soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli fissati, in particolare, dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE.
Capo II. Licenza comunitaria e accesso al mercato
Art. 4 Licenza comunitaria
1. Il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l’originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d’acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi devono essere conformi al modello che figura nell’allegato II. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I. La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore.
3. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni. Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.
5. Allorché una domanda di licenza comunitaria viene presentata o una licenza comunitaria viene rinnovata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1.
6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria oppure la ritirano.
7. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.
8. Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l’effettuazione di trasporti nazionali.
Art. 5 Accesso al mercato
1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l’obbligo di prenotare. Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III. I servizi regolari da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell’accordo bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro di transito fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
2. I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti. Il fatto che l’organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati. I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III nel caso in cui siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzatore ed il vettore.
3. I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione in conformità del capo III. Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III. I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza. I servizi occasionali possono essere prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno Stato membro. La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
4. Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3, primo comma.
5. I trasporti effettuati per conto proprio non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione. Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l’intero percorso, compreso il transito. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le attestazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Capo III. Servizi regolari soggetti ad autorizzazione
Art. 6 Natura dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un’autorizzazione può, con il consenso dell’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza (in prosieguo «l’autorità competente per l'autorizzazione»), far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, per «punto di partenza» si intende «uno dei capolinea del servizio». Nel caso di imprese associate per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese e indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all’esercizio del servizio. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il servizio, con copia alle altre imprese.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
a) il tipo di servizio;
b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
c) il periodo di validità dell’autorizzazione;
d) le fermate e gli orari.
4. La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l’autorizzazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l’itinerario del servizio.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3. In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
a) una copia dell’autorizzazione del servizio regolare;
b) una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo per effettuare il servizio.
Art. 7 Presentazione delle domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate all’autorità competente per l’autorizzazione.
2. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l’osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria.
Art. 8 Procedura di autorizzazione
1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro due mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri possono far conoscere all’autorità competente per l’autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma.
3. L’autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.
4. L’autorizzazione è rilasciata, a meno che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o abbia commesso infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
d) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate. In tal caso, lo Stato membro stabilisce criteri, su base non discriminatoria, in base ai quali determinare se il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l’esistenza del summenzionato servizio comparabile e li comunica alla Commissione, su richiesta della stessa;
e) uno Stato membro decida, in base ad un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in Stati membri diversi.
Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
5. L’autorità competente per l’autorizzazione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell’accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento.
6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda. La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda. L’autorità competente per l’autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell’autorizzazione.
7. Se la procedura per il conseguimento dell’accordo di cui al paragrafo 1 non consente all’autorità competente per l’autorizzazione di decidere sulla domanda, entro due mesi a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa la Commissione può essere adita da uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1.
8. Previa consultazione degli Stati membri interessati ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità competente per l’autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.
9. La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.
Art. 9 Rinnovo e modifica dell’autorizzazione
L’articolo 8 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un’autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all’autorità competente per l’autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.
Art. 10 Decadenza di un’autorizzazione
1. Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia12, l’autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.
3. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell’autorizzazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
Art. 11 Obblighi dei vettori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3.
2. Il vettore pubblica l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
Capo IV. Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione
Art. 12 Documenti di controllo
1. Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio, ad eccezione dei servizi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.
2. I vettori che effettuano servizi occasionali compilano il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.
3. Nel foglio di viaggio figurano almeno le seguenti informazioni:
a) il tipo di servizio;
b) l’itinerario principale;
c) il vettore o i vettori interessati.
4. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.
5. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
6. Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia certificata conforme del contratto, funge da documento di controllo.