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Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

  1. 1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

    1. a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio1;

    2. b) maltodestrine a base di grano*;

    3. c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

    4. d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

  2. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

  3. 3. Uova e prodotti a base di uova.

  4. 4. Pesce e prodotti della pesca, tranne:

    1. a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

    2. b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

  5. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

  6. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

    1. a) olio e grasso di soia raffinato*;

    2. b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

    3. c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

    4. d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

  7. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

    1. a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

    2. b) lattitolo.

  8. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

  9. 9. Sedano e prodotti a base di sedano.

  10. 10. Senape e prodotti a base di senape, tranne: acido beenico con una purezza minima dell’85 % e ottenuto dopo due fasi di distillazione, utilizzato nella fabbricazione degli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477.

  11. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

  12. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

  13. 13. Lupini e prodotti a base di lupini.

  14. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.